Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione analizzata oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i criteri di inammissibilità del ricorso nel processo penale. Il caso riguarda un imputato condannato per lesioni personali che ha visto il suo appello respinto, con la Suprema Corte che ha ribadito principi consolidati in materia di specificità dei motivi e valutazione delle circostanze attenuanti. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare un ricorso tecnicamente ineccepibile, che non si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni personali, ai sensi degli articoli 582 e 585 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p. In secondo luogo, contestava il diniego delle attenuanti generiche, disciplinate dall’art. 62-bis c.p. Entrambe le richieste erano già state respinte dalla Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso e li ha giudicati entrambi inammissibili, sebbene per ragioni diverse. Questa decisione ha portato alla conferma definitiva della condanna e all’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente. L’analisi della Suprema Corte si è concentrata sulla struttura stessa dei motivi presentati, evidenziandone le carenze tecniche e sostanziali che ne hanno impedito l’esame nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua pronuncia su principi giurisprudenziali consolidati, offrendo una chiara lezione sulla redazione di un efficace ricorso in Cassazione.
Il Primo Motivo: Ripetitività e Mancanza di Critica Specifica
Il primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato inammissibile perché considerato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In assenza di un confronto critico con la motivazione della Corte d’Appello, il motivo diventa generico e, di conseguenza, inammissibile. Si tratta di un errore comune che svuota il ricorso della sua funzione essenziale: quella di contestare un errore di diritto o un vizio logico nel ragionamento del giudice precedente.
Il Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza e la Discrezionalità del Giudice
Il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione analitica per negare tali attenuanti. È sufficiente un richiamo, anche sintetico, agli elementi ritenuti decisivi per la valutazione, come avvenuto nel caso di specie. Il diniego era stato giustificato sulla base di elementi presenti nel processo, e tale motivazione è stata considerata congrua e sufficiente dalla Suprema Corte. Questo conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze rilevanti per la commisurazione della pena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. La decisione evidenzia che il successo di un ricorso dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla capacità di articolarle in modo tecnicamente corretto. I motivi devono essere specifici, critici e non limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già sconfessati. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la posizione del ricorrente. Pertanto, un’attenta valutazione preliminare sulla reale possibilità di successo e sulla corretta formulazione dei motivi è un passo imprescindibile prima di intraprendere il giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
È necessaria una motivazione dettagliata per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una motivazione analitica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AMELIA il 16/11/1984
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582 -585 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 – bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (v. seconda pagina della motivazione);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 – bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (v. seconda pagina della motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024