Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15191 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
luogo dei fatti, nel quale non sono mai ripresi i soggetti (i due coimputati e la persona offesa) nel momento della contestata rapina; che in entrambe le sentenze di merito non Ł dato comprendere il percorso logico-argomentativo che ha portato all’affermazione della penale responsabilità; che il solo narrato della persona offesa, caratterizzato da importanti e vistose contraddizioni, non può esser ritenuto fondante la prova del delitto di rapina, anche in considerazione della circostanza per cui il dichiarante Ł portatore di interessi confliggenti con quelli dell’imputato, dato questo che impone un’attenta e penetrante verifica della credibilità intrinseca della testimonianza; che gli altri testimoni escussi hanno riferito di aver assistito solo alle fasi successive alla ipotizzata rapina, per cui le loro deposizioni non sono di nessuna utilità.
2.3. Con il terzo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla illegittima acquisizione della documentazione medica ed alla valutazione della circostanza aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. Osserva che, nonostante dalla verbalizzazione dell’udienza del 18/04/2024 risulti che la documentazione sanitaria viene esibita dalla persona offesa, in sentenza detta documentazione si dà per acquisita; che non Ł documentato come, quando ed in che modalità siano state estratte copie della documentazione, non essendovi traccia di tale attività; che in ogni caso non vi Ł alcuna verbalizzazione relativa alla richiesta di acquisizione o di acquisizione vera e propria a cui la difesa si sarebbe certamente opposta per le modalità; che tale documentazione risulta acquisita nemmeno ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.; che non vi Ł una norma che disciplini o ammetta l’acquisizione di ufficio di documentazione con valore probatorio proveniente direttamente dalla parte privata, per giunta persona offesa, in sede di esame; che in ogni caso dalla documentazione medica illegittimamente acquisita non si desume l’indebolimento permanente di un organo, nel caso di specie, dell’arcata dentaria, atteso che non Ł dato apprezzare una menomazione, anche minima, della potenzialità dell’organo, per tale intendendosi la parte o l’insieme delle parti del corpo umano che servono ad una determinata funzione anatomo-fisiologica; che, invero, dai referti medici risulta solo una parziale avulsione di un canino.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancanza di motivazione in riferimento al reato di cui agli artt. 582, 585 e 583 cod. pen. Rileva che tutti gli elementi di prova indicano che mai il Memet ha colpito al volto o in altra parte del corpo la persona offesa, essendosi limitato a minacciarla con un coltello; che in una fase concitata della vicenda nemmeno si può ritenere che il ricorrente avesse la consapevolezza della condotta posta in essere dalla coimputata e che, in ogni caso, sul punto la motivazione non si sofferma.
3. NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
3.1. Tutti e tre i motivi, su cui si fonda il ricorso, sono perfettamente sovrapponibili ai primi tre motivi del ricorso del coimputato NOME COGNOME per cui, al fine di evitare inutili ripetizioni, si rinvia per la loro esposizione ai punti 2.1, 2.2. e 2.3. che precedono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi – che, per essere sovrapponibili per i primi tre motivi, possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo motivo non Ł consentito, in quanto aspecifico, perchØ non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Va, innanzitutto premesso che la disciplina applicabile al caso di specie non Ł quella dell’art. 518 cod. proc. pen., richiamata dal difensore, atteso che essa riguarda la contestazione di un fatto nuovo risultante dal dibattimento, in relazione alla quale Ł necessario il consenso dell’imputato, ma quella di cui all’art. 517 cod. proc. pen., essendo stata contestata una circostanza aggravante risultante dal dibattimento, per la quale non Ł richiesto il consenso dell’imputato, ma Ł solo previsto che il presidente lo informi delle facoltà di cui all’art. 519, comma 1, cod. proc. pen.
Ciò posto, la Corte territoriale ha bene evidenziato come, avendo la parte assistito alla nullità determinata dalla violazione dell’art. 519 cod. proc. pen. – in quanto il presidente del collegio aveva omesso di avvisare gli imputati della facoltà di chiedere un termine a difesa, ovvero di definire il processo con i riti alternativi ovvero la sospensione del processo con messa alla prova o, infine, di richiedere l’ammissione di nuove prove, a seguito della contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 583 cod. pen. -, avesse l’onere di eccepirla, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., o prima del suo compimento o, se ciò non fosse stato possibile, immediatamente dopo; come, dunque, tale inerzia – manifestatasi non solo nell’udienza del 18/04/2024, ma reiterata anche in quella successiva del 09/05/2024, cui il processo era stato rinviato – avesse determinato la decadenza dal relativo diritto. Ebbene, i ricorsi non si misurano con tale argomento, ignorandolo del tutto.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
1.2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi non Ł consentito, perchØ reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo sono aspecifici, confrontandosi solo apparentemente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato.
Va innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).
Ciò posto, rileva il Collegio che la Corte territoriale con motivazione congrua, diffusa ed
esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale. In particolare, con riferimento alla credibilità della persona offesa, ha evidenziato la puntualità e la coerenza delle dichiarazioni rese, indicando le plurime conferme presenti in atti, costituite dalle altre testimonianze e dalle riprese video, che mostrano la brutale aggressione portata da entrambi gli imputati alla persona offesa, sebbene non immortalino il momento della sottrazione violenta delle monete.
Ebbene, la difesa non si misura con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale, che risultano congrui, esaustivi e scevri da vizi logici.
Osserva, in proposito, il Collegio che la funzione tipica dell’impugnazione Ł quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione Ł, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Orbene, se il ricorso si limita, come nel caso di specie, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato.
1.3. Il terzo motivo, comune ai due ricorsi, Ł per un verso manifestamente infondato, per altro verso generico.
1.3.1. Sotto il primo profilo, va evidenziato che i giudici di appello hanno condivisibilmente ritenuto che dal contesto della discussione era palese l’acquisizione dei documenti, tenuto conto che il presidente aveva disposto che fosse effettuata copia; che, peraltro, detta copia era stata acquisita dal pubblico ministero per la successiva contestazione; che dunque, il difensore avrebbe dovuto eventualmente opporsi in quella sede alla acquisizione, qualora la avesse giudicata non formale; che, a seguito della dichiarazione di utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento effettuata dal giudice di primo grado all’esito della celebrazione dell’istruttoria dibattimentale, Ł preclusa la proposizione dell’eccezione in appello.
1.3.2. Quanto al merito della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 583 cod. pen., il motivo Ł generico, atteso che non spiega perchØ la rottura di due denti non determini l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione. Sul punto, la sentenza impugnata evidenzia come il referto dell’A.S.T. di Mantova del 24/11/2023 faccia riferimento alla rottura dei denti nn. 21 e 22 a causa di un trauma contusivo e come dalla documentazione medica emerga la devitalizzazione e la ricostruzione del dente n. 22 e l’applicazione di una corona dentale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità in piø occasioni ha avuto cura di precisare che una menomazione anche minima, purchØ apprezzabile, della potenzialità di un organo, sicuramente sussistente nel caso della rottura di piø elementi dentari, Ł sufficiente a determinare l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione ai sensi dell’art. 583, n. 2, cod. pen., così come la sublussazione di un incisivo, con conseguente devitalizzazione. In altri termini, per indebolimento della funzione masticatoria deve intendersi qualsiasi alterazione dell’apparato dentario, indipendentemente dalla possibilità di applicazione di protesi, che può solo consentire l’esercizio della funzione masticatoria, ma non risulta idonea alla reintegrazione dell’organo. Dunque, anche la devitalizzazione di un dente rappresenta una compromissione dell’originaria integrità del sistema dentario, costituendo vulnus capace nel tempo di evoluzione peggiorativa (Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262845 – 01; Sez. 5, n. 27986 del 05/02/2013, M., Rv. 256357 01; Sez. 5, n. 42114 del 04/07/2011, B., n. m.; Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 247979 – 01; Sez. 5, n. 14768 del 03/02/1989, COGNOME, Rv. 182417 – 01).
1.4. Il quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME non Ł consentito, in quanto reitera pedissequamente la doglianza posta con l’appello in relazione alla affermazione di responsabilità per le lesioni personali aggravate cagionate alla persona offesa, in relazione alla quale la Corte di merito ha argomentato in maniera adeguata, richiamando correttamente i principi in tema di concorso di persone nel reato. In particolare, ha ritenuto il concorso del ricorrente sia da un punto di vista materiale che morale, affermando che il Memet ha tenuto una condotta agevolatrice della commissione del delitto di lesioni e contestualmente con la sua presenza ha rafforzato il proposito criminoso della coimputata, contribuendo a creare un clima altamente violento ed allarmante, dapprima spalleggiando la compagna che minacciava la persona offesa con una bottiglia e poi cercando di colpire lui stesso la vittima con un coltello e ancora lanciandogli addosso la bottiglia, sia pure senza colpirla. Dunque, ancora una volta il motivo risulta privo di specificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME