Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14226 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14226 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 26/07/1965
171A
R
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA GLYPH
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16/5/2024, la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania in data 27/5/2019, che aveva ritenuto NOME NOME responsabile del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e l’aveva condannato, applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di mesi 9 e giorni 23 di reclusione ed C 4.444,45 di multa, escluse l’aumento operato per la continuazione interna e ridusse la pena a mesi sei e giorni 20 di reclusione ed C 3.333,34 di multa, con conferma della confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME, a mezzo de difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia il vizio motivazio sostenendo che nella sentenza impugnata non era valorizzato alcuno degli indi “rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente”. Si d che non erano state indicate le ragioni per le quali si era dato credi dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, che avevano sostenuto di aver acquistato l droga da COGNOME, e si sottolinea che all’imputato non era stato seques alcunché che potesse ricondurre all’attività di spaccio.
Con il secondo motivo, si contesta la sussistenza della recidiva rilevando c tal fine il GUP aveva valorizzato solo i precedenti penali mentre la Co territoriale era rimasta “silente”.
Con il terzo motivo, si denuncia la mancanza di motivazione in ordinee al dinie delle attenuanti generiche. Il motivo, dopo aver richiamato varie massi giurisprudenziali, sostiene che la valutazione “deve tenere conto parametro riferimento i dettami giuridici dell’art. 133 c.p.”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile risultando articolato in motivi generici.
Nessuna delle censure difensive, infatti, si confronta con la motivazione d Corte territoriale che, in relazione al giudizio di responsabilità, ha valorizz le accuse di COGNOME e di COGNOME;
il fatto che COGNOME era stato sottoposto a controllo non appena uscito dal can dell’edificio in cui dimorava l’imputato;
la condotta di COGNOME, che alla vista dei militari, si era rifugiato n azionando lo scarico.
Nella sentenza del GUP, ancora, la recidiva viene ancorata ai numerosi specifici precedenti dell’imputato e al fatto che le cessioni accertate immediatamente successive all’espiazione delle pene relative alle preceden condanne, GLYPH dato chiaramente indicativo dell’insensibilità della volon dell’imputato di arricchirsi tramite il delitto rispetto alla riposta punit Stato.
Il motivo di appello relativo alla recidiva, come il motivo del ricorso, si es nell’elencazione di principi giurisprudenziali senza che vengano indicati eleme specifici, relativi alla posizione di COGNOME, che contrastino con le valutaz GUP.
Il Collegio rammenta, da un lato, che l’appello, al pari del ricorso per cassa
è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risul esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni
t
o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale
alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822).
Dall’altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all’omessa o carente motivazione in relazione ad un motivo d’appello
comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch’esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se
proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità
originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n.
1982 del 15/12/1998, dep. 1999, COGNOME Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del
25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di
appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque
destinato alla declaratoria di inammissibilità.
A medesime conclusioni si perviene in relazioni alle attenuanti generiche, avendo entrambi i giudici di merito adeguatamente motivato in ordine al contestato diniego valorizzando non soltanto i precedenti specifici ma anche la condotta tenuta dall’imputato al momento del controllo.
A tale apparato motivazione il ricorso oppone una serie di massime .giurisprudenziali senza indicare elemento alcuno che incrini la tenuta logica degli argomenti fondanti il diniego in grado di giustificare il riconoscimento dell’attenuante.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/3/2025