Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale: la specificità dei motivi. Affrontare il giudizio di legittimità richiede una tecnica redazionale precisa, poiché la mancata osservanza delle regole può portare a una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, vanificando le possibilità di difesa. Questo caso emblematico ci permette di analizzare perché la mera riproposizione delle argomentazioni già svolte nei gradi di merito non è sufficiente per superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un soggetto, a seguito di una condanna confermata in primo e secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’imputato, attraverso il proprio difensore, contestava la sentenza della Corte d’Appello, lamentando presunti errori nella valutazione delle prove e nell’applicazione della legge. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre, in modo quasi identico, le stesse questioni e le stesse argomentazioni difensive che erano già state esaminate e respinte dai giudici di merito, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione per difetto di specificità
Il Codice di procedura penale stabilisce requisiti rigorosi per la presentazione di un’impugnazione. In particolare, i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando chiaramente le parti del provvedimento che si contestano, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo requisito è ancora più stringente nel giudizio di legittimità.
Non è sufficiente, infatti, limitarsi a una generica doglianza o a ripetere le obiezioni già sollevate. È necessario che il ricorrente instauri un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziando gli specifici errori di diritto (violazione di legge) o i vizi logici (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) che la inficerebbero. In caso contrario, si corre il rischio di una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha sottolineato come l’atto di impugnazione fosse del tutto privo della necessaria specificità. I giudici hanno osservato che il ricorso si risolveva in una mera riproduzione delle argomentazioni già presentate alla Corte d’Appello. Questo approccio, secondo la Corte, non soddisfa il requisito di specificità estrinseca, che impone al ricorrente di confrontarsi puntualmente con le ragioni esposte nella motivazione della sentenza che intende contestare. Mancando un’analisi critica e mirata dei presunti errori del giudice di secondo grado, il ricorso si è rivelato un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione, la quale è giudice della sola legittimità della decisione.
Le conclusioni
La decisione in commento riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte in appello. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è indispensabile che l’atto di impugnazione individui con precisione i vizi della sentenza impugnata, argomentando in modo specifico e pertinente. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale e della specificità degli atti processuali, elementi cruciali per garantire l’effettività del diritto di difesa nel giudizio di legittimità.
Quando un ricorso per Cassazione è considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, e la condanna deve essere eseguita.
È sufficiente non essere d’accordo con la decisione del giudice d’appello per ricorrere in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito. È necessario individuare e dimostrare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza, secondo le precise categorie stabilite dalla legge processuale penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025