Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente un generico dissenso verso una sentenza, ma è necessario articolare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente questo principio, dichiarando l’inammissibilità ricorso cassazione a causa della genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale esito processuale.
I Fatti del Caso: Contesto e Ricorso in Appello
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che ha condannato due individui per reati legati al commercio illegale di tabacchi lavorati esteri. Uno degli elementi centrali della vicenda era la detenzione di un’ingente quantità di merce, pari a 1.200 kg. La sentenza di secondo grado aveva confermato la responsabilità penale, motivando le proprie decisioni sulla base della gravità dei fatti e della pericolosità sociale di uno degli imputati, già condannato per reati simili commessi in un arco temporale significativo.
Contro questa decisione, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’inammissibilità ricorso cassazione
I ricorrenti hanno sollevato diverse questioni, che possono essere così sintetizzate:
1. Primo Ricorrente (Motivo 1): Violazione dell’art. 99, comma 4, del codice penale in materia di recidiva. Il ricorrente contestava la valutazione della sua pericolosità sociale.
2. Primo Ricorrente (Motivo 2): Vizio di motivazione riguardo al bilanciamento delle circostanze, in particolare per la mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
3. Secondo Ricorrente: Violazione dell’art. 133-bis del codice penale, lamentando un mancato adeguamento della pena pecuniaria alle sue condizioni economiche.
Questi motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte sull’inammissibilità ricorso cassazione
La Corte ha analizzato separatamente ogni motivo di ricorso, fornendo una chiara spiegazione per la sua decisione di inammissibilità ricorso cassazione. Vediamo i punti salienti del ragionamento dei giudici.
Il Primo Motivo: Genericità sulla Recidiva
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva logicamente argomentato che la pericolosità sociale dell’imputato emergeva non solo dai gravi fatti commessi tra il 2016 e il 2023, ma anche dal fatto che il reato in esame (la detenzione di 1.200 kg di tabacco) fosse espressione di tale pericolosità. Il ricorrente, invece di contestare questo ragionamento puntuale, si è limitato a una critica generica.
Il Secondo Motivo: Infondatezza sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, questa volta per manifesta infondatezza. La Corte di merito aveva chiaramente indicato gli elementi ostativi a un bilanciamento più favorevole delle circostanze: l’accertato collegamento internazionale nel commercio illecito e l’ingente quantitativo di merce sequestrata. Di fronte a una motivazione così precisa, la doglianza del ricorrente è apparsa priva di fondamento.
Il Terzo Motivo: Inammissibilità per Genericità sulla Pena Pecuniaria
Il motivo sollevato dal secondo ricorrente, relativo all’art. 133-bis c.p., è stato dichiarato inammissibile per genericità. La norma, che consente di adeguare la pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo, non esime la parte dal dovere di esporre in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della propria richiesta. Nel caso di specie, il ricorso era privo di tale specificità, limitandosi a un richiamo astratto della norma senza fornire elementi concreti per la sua applicazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: i ricorsi per Cassazione devono essere specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. Una critica generica alla sentenza impugnata, che non si misura con le argomentazioni del giudice di merito, è destinata a sfociare in una declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione rigorosi e tecnicamente ineccepibili.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono considerati ‘generici’, cioè non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, oppure se sono ‘manifestamente infondati’, ovvero privi di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La richiesta di adeguare la pena pecuniaria alle proprie condizioni economiche esonera dal presentare un ricorso specifico?
No. Anche quando si invoca l’applicazione dell’art. 133-bis del codice penale per adeguare la pena pecuniaria, il ricorso deve esporre in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta. In caso contrario, il motivo viene considerato generico e, quindi, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37061 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce violazione dell’art. 99, comma 4, cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, laddove, alla luce dei gravi fatt commessi dal 2016 al 2023, per i quali l’imputato è stato definitivamente condannato, ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il reato qui al vaglio, ossia detenzione di ben 1.200 kg. di t.l.e., sia espressione di una maggiore pericolosità sociale;
rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME che lame il vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuan generiche, è inammissibile per manifesta infondatezza, stante il chiaro tenore letterale dell’a 69, comma 4, cod. pen. e considerando che, in ogni caso, la Corte di merito ha individuato, quale elementi ostativi a un più favorevole bilanciamento, l’accertato collegament internazionale nel commercio di tabacco illegale e l’ingente quantitativo di merce sequestrate;
rilevato che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduc violazione dell’art. 133-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, in quanto, tale nor diretta ad adeguare la commisurazione della pena pecuniaria alle condizioni economiche dell’imputato, non esime la parte impugnante dall’osservanza delle regole che sono proprie dell’impugnazione proposta, tra cui quella di esporre, a pena di inammissibilità, in mod specifico le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della doglianza (cfr. Sez. 6, del 03/02/1994, COGNOME, Rv. 197979 – 01), ciò che non è dato ravvisare nel caso di specie;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma ., il 31 ottobre 2025.