Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18484 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18484 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/05/1971
avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di PRATO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Prato del 28 febbraio 2024, con cui
NOME è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 64, comma 1, lett. a) e
comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 81 del 2008; fatto accertato in Prato il 4 agosto 2020.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudiz colpevolezza dell’imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare un
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione opera
Tribunale che, esaminando, sia pure in sintesi, le prove acquisite, ha legittimamente riten sussistente il reato contestato alla ricorrente, valorizzando a tal fine gli accertamenti c
da personale del Dipartimento di Prevenzione dell’USL Toscana Centro, da cui è emerso che COGNOME
COGNOME quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, ometteva di assicurare che i luoghi di la fossero conformi ai necessari requisiti di sicurezza e pulizia, essendo stato in particolare app
che nel locale antibagno era presente una zona impropriamente adibita a refettorio.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone, peraltro in termini non adeguatamente specifici, diff apprezzamenti di merito, che però esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Se n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è parimenti inammissibile, in quanto palesemente generico, non avendo la ricorrente indicato gli elementi concreti in forza dei quali l’offesa a giuridico protetto avrebbe dovuto essere qualificata in termini di particolare tenuità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento a carico della parte ricorrente delle spese del procedimento, nonché della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.