Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18484 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18484 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di PRATO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Prato del 28 febbraio 2024, con cui
NOME COGNOME è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 64, comma 1, lett. a) e
comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 81 del 2008; fatto accertato in Prato il 4 agosto 2020.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudiz colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare un
rivalutazione alternativa RAGIONE_SOCIALEe fonti probatorie, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘adeguata ricostruzione opera
Tribunale che, esaminando, sia pure in sintesi, le prove acquisite, ha legittimamente riten sussistente il reato contestato alla ricorrente, valorizzando a tal fine gli accertamenti c
da personale del RAGIONE_SOCIALE, da cui è emerso che NOME
NOME, quale titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, ometteva di assicurare che i luoghi di la fossero conformi ai necessari requisiti di sicurezza e pulizia, essendo stato in particolare app
che nel locale antibagno era presente una zona impropriamente adibita a refettorio.
Ritenuto che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone, peraltro in termini non adeguatamente specifici, diff apprezzamenti di merito, che però esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Se n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è parimenti inammissibile, in quanto palesemente generico, non avendo la ricorrente indicato gli elementi concreti in forza dei quali l’offesa a giuridico protetto avrebbe dovuto essere qualificata in termini di particolare tenuità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, nonché RAGIONE_SOCIALEa somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese p e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.