Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31446 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 628 cod. pen. in quello di cui all’art. 624 bis cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena d inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essend fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove il giudice del gravame, con corretti argomenti logici e giuridici, ha affermato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del del rapina e la conseguente impossibilità di ritenere integrata la fattispecie di furto c strappo);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da doglianze meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello e correttamente vagliate e disattese dal giudice di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convinciment che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ de elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.