Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici e Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, stabilendo un principio fondamentale: non basta ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso evidenzia come l’inammissibilità del ricorso in Cassazione sia la conseguenza diretta di un’impugnazione generica, che non si confronta criticamente con la decisione appellata. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni che hanno portato a tale esito.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano principalmente su due punti: in primo luogo, chiedeva una riqualificazione del reato da rapina (art. 628 c.p.) a furto con strappo (art. 624-bis c.p.); in secondo luogo, contestava la valutazione della sua responsabilità penale, denunciando un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la distinzione tra rapina e furto con strappo o la colpevolezza dell’imputato), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché si verifica l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali del processo penale, che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente prima di redigere un ricorso per cassazione.
1. Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché costituiva una “pedissequa reiterazione” di argomenti già ampiamente discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle difese precedenti. Al contrario, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare. Un ricorso che omette questa critica costruttiva è considerato non specifico e, quindi, inammissibile.
2. Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il secondo motivo è stato respinto perché mirava a ottenere una “rilettura” degli elementi di fatto e una riconsiderazione delle prove. La Corte ha ribadito un principio cardine: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria. Tentare di convincere la Cassazione a sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito è un’operazione destinata al fallimento e conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito chiaro: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere l’intero processo. Le implicazioni sono significative:
* Per la difesa: È cruciale elaborare motivi di ricorso che non si limitino a ripetere le eccezioni precedenti, ma che attacchino specificamente i passaggi logico-giuridici della sentenza d’appello.
* Per il sistema giudiziario: Questa prassi rafforza la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, volta a garantire l’uniforme interpretazione della legge, e previene che venga oberata da ricorsi meramente dilatori o infondati.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già discussi in Appello?
No. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha stabilito che un ricorso basato sulla mera ripetizione di motivi già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello è inammissibile, in quanto privo della specificità richiesta per criticare la decisione impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, non può. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione diversa dei fatti, attività che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 19/11/1980
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Gaetano;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 628 cod. pen. in quello di cui all’art. 624 bis cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena d inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essend fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove il giudice del gravame, con corretti argomenti logici e giuridici, ha affermato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del del rapina e la conseguente impossibilità di ritenere integrata la fattispecie di furto c strappo);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da doglianze meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello e correttamente vagliate e disattese dal giudice di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convinciment che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ de elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.