Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’esito di un processo penale spesso dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui requisiti di specificità del ricorso, chiarendo perché la mera ripetizione di vecchi argomenti può portare a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare quando si impugna una sentenza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato tre principali motivi di doglianza:
1. La mancata riqualificazione del reato da ricettazione a furto.
2. L’omesso riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i casi di ricettazione di particolare tenuità.
3. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito di nessuna di queste questioni, fermandosi a un vaglio preliminare sulla loro ammissibilità.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei primi due motivi di ricorso. I giudici supremi hanno rilevato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già esposte e respinte nel giudizio d’appello. In pratica, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse lamentele senza confrontarsi specificamente con le ragioni che avevano spinto la Corte d’Appello a rigettarle.
Questo approccio, secondo la Cassazione, viola l’art. 591 del codice di procedura penale, che richiede che i motivi di impugnazione siano specifici. Un ricorso che non si misura con la motivazione della sentenza impugnata è considerato solo “apparente”, poiché non assolve alla sua funzione essenziale: quella di sottoporre al giudice superiore una critica concreta e argomentata della decisione che si contesta. Di conseguenza, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili.
La Genericità del Motivo sulle Attenuanti
Anche il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha subito la stessa sorte. La Corte lo ha giudicato “generico per indeterminatezza” ai sensi dell’art. 581 del codice di procedura penale. L’imputato non aveva indicato quali elementi specifici e positivi avrebbero dovuto indurre i giudici a concedere tale beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire due principi giurisprudenziali consolidati. Primo, l’onere dell’appellante non è solo quello di esporre le proprie ragioni, ma di farlo in un dialogo critico con la sentenza che intende contestare. La mancanza di questo confronto rende il ricorso un atto sterile e, quindi, inammissibile.
Secondo, in tema di attenuanti generiche, il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato anche solo con l’assenza di elementi di segno positivo meritevoli di considerazione. In altre parole, non è il giudice a dover trovare ragioni per negarle, ma è l’imputato a dover fornire elementi per concederle. La Corte ha inoltre specificato che, in questa valutazione, possono essere considerati anche i precedenti penali a carico dell’imputato come fattore ostativo.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione, è cruciale superare la semplice riproposizione dei motivi già respinti. È necessario, invece, analizzare a fondo la motivazione della sentenza impugnata, individuarne le eventuali criticità e costruire su di esse un’argomentazione specifica, pertinente e concreta. Diversamente, il ricorso rischia di naufragare prima ancora di essere esaminato nel merito, con la conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera ripetizione di quelli già respinti nel precedente grado di giudizio, senza contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso deve essere specifico e non generico.
È sufficiente l’assenza di elementi positivi per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il giudice può legittimamente negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche solo in base all’assenza di elementi o circostanze positive. Inoltre, i precedenti penali dell’imputato possono essere utilizzati per giustificare tale diniego.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31435 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 12/09/1973
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata riqualificazione del reato di ricettazione contestato in quello di cui all’art. cod. pen. e l’omesso riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., non sono consentiti poiché non risultano connotati dai requisiti, richiest a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pe essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particola pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche considerato il princi affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr. Sez 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.