Inammissibilità Ricorso Cassazione: Perché i Motivi Generici Portano al Rigetto
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa alla specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la genericità delle censure e la mera riproposizione di argomenti già esaminati conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello per i reati di percosse e furto. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della condanna confermata in secondo grado.
Il Motivo del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, criticando la Corte di Appello per aver adottato una motivazione per relationem, ovvero richiamando le ragioni della sentenza di primo grado senza un’autonoma e approfondita rielaborazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente liquidato tale doglianza, bollandola come manifestamente infondata.
La Corte ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico. Invece di sollevare critiche puntuali e specifiche contro la logicità della sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Questo approccio rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
L’Importanza della Specificità nell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo la Cassazione, l’inammissibilità deriva dalla totale mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. Un ricorso efficace non può essere una semplice ripetizione, ma deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare, evidenziandone le specifiche lacune o errori logico-giuridici.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile proprio per la sua intrinseca genericità. Gli argomenti presentati erano una fotocopia di quelli già vagliati e respinti dalla Corte di Appello, senza aggiungere alcun elemento di novità o una critica mirata alla struttura argomentativa della sentenza di secondo grado. La mancanza di specificità, come chiarito dai giudici, fa venir meno il presupposto stesso per un valido esame del merito.
Di conseguenza, l’appello non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta due importanti conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere un atto di critica puntuale e argomentata, non una sterile riproposizione di difese già sconfitte. L’assenza di specificità non è un mero vizio formale, ma un difetto sostanziale che ne determina l’immediato rigetto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello.
Cosa si intende per motivo di ricorso “generico” in questo caso?
Per motivo generico si intende un’impugnazione fondata su argomenti che non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a ripetere questioni già esaminate, mancando così di specificità come richiesto dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 03/11/1989
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 581, 624, 61, n.5), cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla motivazione per relationem adottata dal Giudice di appello – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025 Il eizksigliere GLYPH nsore