Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 02/05/1964
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., oltre ad essere pr requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 co pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli g dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogget di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sinda del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decis travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2 Montebello, non massimata), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla cor identificazione dell’imputata quale autrice del reato alla luce della titolarit postepay, della tardività della denuncia di smarrimento, del mancato blocco della carta e del successivo utilizzo della stessa);
considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concre specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un co riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assen elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del
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convincimento (sì veda, in particolare, pag. 3 sull’assenza di elementi posit anche a fronte di plurimi indici di gravità del reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.