Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22864 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22864 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 26/01/1972 COGNOME NOME nato a TRANI il 30/05/1967
avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
ritenuto che i primi tre motivi del ricorso presentato dal difensore dell’imputato COGNOME con i quali si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) dell’imputazione, nonchØ la carenza di prova degli elementi costitutivi dei reati di rapina impropria tentata e ricettazione, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive in punto di prova della penale responsabilità tendono anche a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, COGNOME, Rv. 253153 – 01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, COGNOME, Rv. 283847 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, sulla corretta qualificazione giuridica della rapina impropria tentata per avere gli imputati adoperato violenza e minaccia dopo aver tentato di sottrarre il bene, sulla disponibilità del trattore con cui gli imputati tentavano la sottrazione del rimorchio);
considerato che gli ulteriori due motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e
circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non Ł necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
che, nel caso in esame, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 sull’assenza di elementi positivi da valorizzare al fine di riconoscere le generiche e sulla congruità della pena, inferiore alla media edittale);
considerato che l’unico motivo del ricorso presentato dal difensore della coimputata COGNOME con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, Ł del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nel caso di specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME