Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza di Motivi Specifici e del Calcolo della Prescrizione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa naufragare prima ancora di essere esaminata nel merito. Il caso dimostra l’importanza fondamentale di formulare motivi di ricorso specifici e di calcolare correttamente i termini di prescrizione. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo un esito procedurale, ma una decisione che rende definitiva la condanna e comporta ulteriori sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico (art. 186, co. 7, Codice della Strada), ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la contestazione della sua responsabilità penale e l’asserita estinzione del reato contravvenzionale per intervenuta prescrizione.
Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile sulla base di una valutazione netta di entrambi i motivi proposti.
La Genericità delle Censure sulla Responsabilità
Il primo motivo di ricorso, con cui si contestava l’affermazione di responsabilità, è stato giudicato generico. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate erano semplici enunciazioni riproduttive di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, in sostanza, non si è confrontato specificamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che aveva invece sottolineato in modo puntuale e logico la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice. Questo vizio, noto come aspecificità dei motivi, è una causa classica di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
L’Errore nel Calcolo della Prescrizione
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione della contravvenzione, è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente sosteneva che il termine massimo di prescrizione fosse scaduto prima della pronuncia d’appello. Tuttavia, questo calcolo era errato perché non teneva conto di un cruciale periodo di sospensione del procedimento, durato complessivamente due anni e tre mesi. Tale sospensione era derivata sia da un periodo di messa alla prova (peraltro non andata a buon fine), sia da rinvii del processo richiesti dalla stessa difesa. La legge prevede che questi periodi ‘congelino’ il decorso della prescrizione, che riprende a correre solo al termine della causa di sospensione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando i principi procedurali che governano il giudizio di legittimità. In primo luogo, un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi di merito, ma deve individuare e contestare specifici vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza impugnata. Mancando questo confronto critico, il motivo è generico e quindi inammissibile.
In secondo luogo, ha ribadito la regola fondamentale secondo cui il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le cause di sospensione e interruzione. Ignorare un periodo di sospensione di oltre due anni, come nel caso di specie, rende l’eccezione di prescrizione palesemente infondata e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a due sanzioni pecuniarie: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea una lezione fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un rigore tecnico e una precisione argomentativa che non ammettono superficialità. Un ricorso mal formulato o basato su calcoli errati non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche un aggravio di spese per chi lo propone, rendendo la condanna subita definitiva e non più contestabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: i motivi relativi alla responsabilità penale erano generici e si limitavano a ripetere censure già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza; il motivo sulla prescrizione era manifestamente infondato.
L’eccezione di prescrizione del reato era corretta?
No, non era corretta. Il calcolo presentato dal ricorrente era errato perché non teneva conto di un periodo di sospensione del procedimento di due anni e tre mesi, dovuto alla messa alla prova e a rinvii richiesti dalla difesa. Questo periodo ha interrotto il decorso della prescrizione, che quindi non era ancora maturata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CODOGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. 46273/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen. altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reat contestato (primo motivo di ricorso) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso con cui si rappresenta l’intervenuta prescrizione della contravvenzione ex art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 prima della pronuncia di appello, che esso è manifestamente infondato non essendosi tenuto conto del periodo di sospensione, pari ad anni due e mesi tre (in relazione alla sospensione de procedimento per messa alla prova, peraltro non conclusasi, e ai rinvii disposti su richies della difesa);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/04/2024