Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più insidiosi del processo penale. Con la recente ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce i rigorosi paletti procedurali che disciplinano l’accesso al giudizio di legittimità. Il caso analizzato offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di ricorso conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Esame: dal Giudizio di Merito al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte d’Appello, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 341-bis c.p.). L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi, entrambi focalizzati su un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non possedessero i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su una duplice valutazione dei motivi di ricorso, che evidenzia due errori classici da evitare nella redazione dell’atto.
Il Primo Motivo: la Ripetitività delle Censure
Per quanto riguarda il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), la Cassazione ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza, ma ha semplicemente ripetuto le sue difese. Questo approccio è inammissibile perché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Il Secondo Motivo e la Mancanza di Specificità
Relativamente al reato di cui all’art. 341-bis c.p., la Corte ha riscontrato un vizio di ‘aspecificità’. La legge richiede, per la configurazione di questo reato, che l’offesa avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. La Corte d’Appello aveva motivato la sussistenza di tale requisito. Il ricorso, tuttavia, non ha contestato specificamente questa parte della motivazione, limitandosi a una critica generica senza confrontarsi con le precise argomentazioni del giudice di merito. Un motivo di ricorso è specifico solo quando ‘dialoga’ con la sentenza impugnata, individuandone i presunti errori logico-giuridici in modo puntuale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. La redazione dell’atto richiede massima cura e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario articolare censure specifiche, pertinenti e non meramente ripetitive. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso per Cassazione non è solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Pertanto, un ricorso mal formulato non solo è inutile, ma anche dannoso per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte nel giudizio d’appello, e in parte privi di specificità, in quanto non si confrontavano puntualmente con le ragioni giuridiche esposte nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo è generico e non individua in modo preciso il punto della motivazione della sentenza precedente che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione. In questo caso, il ricorso non ha affrontato l’argomentazione del giudice di merito sulla presenza di più persone, requisito essenziale del reato contestato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il 22/01/1975
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13058/25 Bottecchia
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’a 337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del reato di cui all’art. 337 cod. pen. per ca degli elementi costitutivi, risulta riproduttivo di censure già adeguatamen vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v particolare p. 6);
Rilevato che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art. bis cod. pen. per carenza del requisito della pluralità delle persone presen risulta, altresì, privo di specificità in quanto non si confronta con le corr non illogiche argomentazioni fornite dal giudice di merito (v. in particolare p là dove si dà atto della presenza di più persone nel luogo in cui è avvenuto fatto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 11/07/2025