Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione per genericità dei motivi. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Esaminiamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La Corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di resistenza, aggravato dalla presenza di più persone riunite. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità, l’applicazione dell’aggravante, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare dei motivi di ricorso. La ragione di questa decisione risiede nel fatto che i motivi proposti non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni difensive senza sollevare specifiche critiche alla logica o alla correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Il giudizio della Corte di Cassazione, come noto, è un giudizio ‘di legittimità’, il che significa che il suo scopo non è rivalutare i fatti e le prove (compito dei giudici di merito), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni fattuali, già vagliate e disattese, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, cosa che non le è consentita.
La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse basata su ‘argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche’. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha delle conseguenze pratiche immediate e significative. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende la sentenza di condanna definitiva e irrevocabile. Inoltre, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che identifichino precisi vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando di presentare motivi generici o meramente ripetitivi, destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, configurandosi quindi come una richiesta di un nuovo giudizio sul fatto, non consentito in sede di legittimità.
Quali erano i punti principali contestati nel ricorso?
Il ricorso contestava la responsabilità per il reato di resistenza, l’applicazione dell’aggravante delle più persone riunite, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo questa decisione?
Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30967 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/02/1999
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epi esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle acquisite / oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai pro responsabilità per la resistenza ascritta al ricorente, all’aggrave di cui all riferimento alle più persone riunite, alla esclusione delle generiche e alla mancata a dell’art 131 bis cp ·
rilevato che ill’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.