Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30682 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30682 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 08/12/1971
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 129, cod. proc. pen., ed il correlato vizio
motivazione (dolendosi, in particolare, del giudizio di responsabilità, essendo il ricorrente estraneo ai fatti, né essendo sufficienti gli elementi indiziari a su
carico);
ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto è
generico per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, svolgendo peraltro mere
doglianze in punto di fatto e comunque prefigurando una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da
pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse
nella sentenza impugnata, che, nel riscontrare i motivi di appello orientati esclusivamente sull’applicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen., sulla destinazione asseritamente ad uso personale dello stupefacente nonché sul trattamento sanzionatorio, hanno fornito risposte con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiarendo le ragioni per le quali le censure difensive non potevano essere accolte; diversamente, le doglianze svolte in ricorso, risultano chiaramente rivolte a contestare genericamente l’estraneità al fatto del ricorrente, con conseguente aspecificità del motivo, essendosi del resto già più volte affermato che ai fini della configurabilità dell’ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, in quest’ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru’, Rv. 230751 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 aprile 2025