Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12630 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRANI il 06/08/1967
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Trani, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto ex art. 624-bis cod. pen. aggravato dalla violenza sulle cose;
Considerato che il ricorso è articolato in tre motivi;
Rilevato, quanto al primo motivo, che lo stesso lamenta omessa motivazione della Corte di appello in relazione alle doglianze proposte, in particolare con riferimento alla insufficienza d riconoscimento dell’imputato operato dall’ufficiale di polizia giudiziaria nel video acquisito in a tratto dall’impianto di videosorveglianza; a ben vedere il motivo di appello risultava per geneticamente inammissibile, in quanto il Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, certamente richiamava la testimonianza dell’operante di polizia giudiziaria che aveva riconosciuto l’imputato, ma anche dava atto di aver operato una visione diretta del filmato; in tal senso il motivo d appello avrebbe dovuto contestare anche questo profilo della prima motivazione, che si sofferma (foll. 5 e 6) in modo diffuso sulla chiarezza e sul nitore delle immagini, rilevando come la qualit
delle immagini consentisse una visione chiara e dunque all’agente di polizia di poter riconoscere l’imputato; a tal proposito le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia sta rilevata dal giudice d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precede giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Nel caso in esame il motivo di appello non s confrontava compiutamente con la motivazione di primo grado, il che determina l’inammissibilità del motivo di appello e di quello attuale, di conseguenza; inoltre, e comunque, le sentenze di merito in doppia conforma rendono conto delle ragioni di attendibilità dell’ufficiale di poliz giudiziaria nel riconoscimento, cosicchè il motivo è per altro versato in fatto, in quanto sollecit a questa Corte una rivalutazione non consentita, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica; d’altro canto le censure mosse sono aspecifiche per quanto evidenziato, trascurando l’argomentare del Tribunale in ordine al quale, in tema di valutazione della prova, le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, avendo natura di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del predetto, ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv. 285441 – 01, nel caso in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione, come prova a carico, del confronto, operato dallo stesso giudice di merito, tra le immagini di videosorveglianza e quelle del cartellino d riconoscimento dell’imputato sul posto di lavoro, da cui si era inferita l’identità del volto soggetti effigiati; conf.: N. 25383 del 2010 Rv. 247826 – 01). Va, peraltro, ricordato che trattas di valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l’ipotesi in essa risulti manifestamente illogica – il che non è nel caso in esame – e che sono inammissibili, pertanto, tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, d credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, quanto al secondo motivo – con il quale si lamenta l’omessa disapplicazione della recidiva – che la Corte di appello ha, come anche il Tribunale, dato conto di come l’ultimo reato sia indicativo della maggiore pericolosità dell’imputato, a fronte delle condotte di reat precedenti («in linea con i precedenti a suo carico»), con motivazione in sintonia con quanto richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv.
251690, Marciano’), che sollecitano il giudice del merito ad uno specifico dovere di motivazione quando ritiene la sussistenza della recidiva;
Considerato, quanto al terzo motivo – che denuncia l’omessa motivazione da parte della Corte di appello del motivo relativo al diniego dell’attenuante dell’art. 62, n. 4 cod. pen. – ch deve rilevarsi come la doglianza di appello sia inammissibile in quanto generica: prospettava l’appello, sul punto, la sola valutazione della refurtiva, senza considerare anche i danni all serrande forzate; ne consegue che il motivo di appello si confrontava solo con parte del danno, stante che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulterior effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615 01; in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l’irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato invocava configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valor commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/02/2025