Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10689 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 31/07/1982
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la decisione della Corte di appello quanto alla eccepita tardività della querela, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in quanto meramente reiterativo (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01) in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado del tutto esente da manifesta illogicità o aporie;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una riconsiderazione del tema devoluto in appello mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio in presenza di una corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280993-01);
che il giudice di appello ha richiamato plurimi elementi sulla base dei quali ricostruire, in modo logico e coerente ed in assenza di aporie, il momento nel quale si è concretizzata la piena conoscenza della frode posta in essere ;
atteso che il ricorrente si è limitato a reiterare le proprie considerazioni, ampiamente disattese dal giudice di appello, così proponendo un motivo del tutto aspecifico e generico;
che generici ed aspecifici si devono ritenere anche il secondo e terzo motivo di ricorso, in mancanza di effettivo confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, atteso che la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen all’inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 25384901; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
considerato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentatívo, specie quando í motivi di
gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, siccché debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01), sicché non appare in alcun modo riscontrabile il vizio di omessa motivazione lamentato con il secondo motivo di ricorso avendo il giudice ampiamente argomentato, in termini di evidente incompatibilità della richiesta in rito rispetto all’esito della istruttoria dibattimentale, rilevando la piena utilizzabil delle dichiarazioni rese dalla teste COGNOME quale teste de relato, in relazione alla quale nessuna specifica richiesta era stata proposta dalle parti nel corso del giudizio di primo grado;
considerato che anche quanto al terzo motivo di ricorso la Corte di appello ha ampiamento motivato in assenza di illogicità manifesta o apoditticità;
rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione); sicché il giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento”, come avvenuto nel caso in esame (si veda in tal senso pag. 5 dove è stata esplicitamente valutata la capacità a delinquere del ricorrente, in assenza di illogicità o irragionevolezza, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196–C..
01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.