Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la formulazione del ricorso sia cruciale, sottolineando il principio dell’inammissibilità ricorso Cassazione quando i motivi sono generici e ripetitivi. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di oltraggio. L’episodio contestato riguardava frasi ingiuriose e intimidatorie rivolte a medici di un servizio pubblico, pronunciate alla presenza di altre persone (nella fattispecie, altri detenuti) con lo scopo di costringere il personale sanitario a concedergli un’audizione.
L’imputato, nel suo ricorso, contestava due punti principali:
1. La configurazione stessa del reato di oltraggio, mettendo in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi.
2. Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, una valutazione che avrebbe potuto portare a una pena più mite.
La Decisione: Le Ragioni dell’Inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano ‘non consentiti dalla legge in sede di legittimità’.
In sostanza, il ricorso non sollevava questioni di puro diritto o vizi logici palesi della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, con motivazioni corrette, dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso generico e meramente riproduttivo, determinandone l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dettagliato le ragioni della sua decisione punto per punto.
Per quanto riguarda il reato di oltraggio, i giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza del reato. La presenza di più persone, elemento necessario per la configurazione del delitto, era stata provata dalle dichiarazioni delle persone offese e dalle relazioni di servizio. Contestare nuovamente questo fatto in Cassazione equivale a chiedere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Suprema Corte.
Ancor più significativo è il ragionamento sul secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione e il bilanciamento tra circostanze aggravanti (come la recidiva) e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Questa scelta può essere sindacata in Cassazione solo se viziata da un’evidente illogicità o da un errore di diritto, non se è semplicemente una decisione non condivisa dall’imputato. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua scelta di non far prevalere le attenuanti, e tale motivazione è stata ritenuta sufficiente e non arbitraria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale dei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per impugnarla con successo. È indispensabile individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesi e argomentarli in modo puntuale. Riproporre le stesse difese già respinte, sperando in una diversa valutazione dei fatti, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quale elemento del reato di oltraggio è stato confermato come provato nel caso di specie?
È stata confermata la sussistenza dell’elemento della presenza di più persone al momento del fatto. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente fondato questa circostanza sulle dichiarazioni delle persone offese e sulle relazioni di servizio.
La Corte di Cassazione può modificare la decisione del giudice sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare questa valutazione, poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può intervenire solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10839 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 31/08/1959
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 139/Rg 16904
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttiv profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridic giudice di merito. In particolare, sull’effettiva presenza di più persone, necessaria della configurazione dell’oltraggio, con frasi ingiuriose ed intimidatorie, questa è fondata sull’essere avvenuto il fatto alla presenza di altri detenuti per costringere i m del Sert a convocare il ricorrente per un’audizione (pag. 3) come dichiarato dalle person offese e dalle relazioni di servizio;
ritenuto che anche la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche in regime prevalenza sulla recidiva sia reiterativa e aspecifico in quanto le statuizione relat giudizio di comparazione tra opposti circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano fru mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione vedano nella specie pagg. 4 e 5), tale dovendosi ritenere quella che per giustificare soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguat della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25 02 2010, COGNOME, RV245931); rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
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