Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Ripetitivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità ricorso Cassazione quando i motivi presentati non sono nuovi ma si limitano a riproporre questioni già esaminate e decise dalla Corte d’Appello. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva parzialmente riformato la prima decisione, riconoscendo un’attenuante e il vincolo della continuazione tra i reati contestati, rideterminando di conseguenza la pena ma confermando nel resto la condanna. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
I motivi sollevati dal ricorrente concernevano principalmente tre aspetti:
1. La presunta violazione delle norme in materia di stupefacenti (artt. 73 e 75 D.P.R. 309/1990), con un’asserita errata valutazione delle prove documentali.
2. La violazione delle norme sulla determinazione della pena (artt. 99 e 133 c.p.) e un vizio di motivazione riguardo al quantum della stessa.
3. La mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che nessuno di questi motivi potesse trovare accoglimento in sede di legittimità. La ragione è netta: le censure non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. Questo approccio rende il ricorso non meritevole di un esame nel merito, portando alla dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti o le prove. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito argomentazioni giuridiche adeguate per disattendere le doglianze dell’imputato. In particolare, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la motivazione del diniego era chiaramente ancorata a elementi concreti: la condotta non particolarmente collaborativa dell’imputato e il fallimento dei percorsi di recupero intrapresi. Sebbene le attenuanti non fossero state nominate espressamente nella parte della motivazione, il ragionamento della Corte d’Appello si riferiva in modo inequivocabile ad esse. Riproporre la stessa questione senza indicare un vizio di legittimità specifico (come una motivazione manifestamente illogica o inesistente) si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in questa sede.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Il ricorso per Cassazione deve basarsi su critiche precise alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata e non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile individuare e argomentare vizi di legittimità concreti, evitando di chiedere ai giudici un’impossibile rivalutazione dei fatti.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte non ha riesaminato la richiesta nel merito. Ha verificato che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e sufficiente per negarle, basata sulla condotta non collaborativa dell’imputato e sull’insuccesso dei percorsi comunitari avviati.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna è diventata così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 20/01/2002
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto che – riformata la pronuncia resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, per avere riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 61, n. 2, c pen., in relazione alla contravvenzione di cui al capo 2), nonché il vincolo della continuazione tra i reati ascritti e in conseguenza rideterminato l pena l’ha confermata nel resto.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con travisamento delle risultanze documentali e conseguente motivazione illogica; violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al quantum di pena; mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto a primo motivo, si veda il foglio 4; quanto al secondo motivo, il foglio 5; quanto al terzo motivo sempre il foglio 5, ove, se pur non espressamente nominate, la motivazione si riferisce all’evidenza alle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione di una condotta ritenuta non particolarmente collaborativa e dell’insuccesso dei percorsi comunitari avviati dall’imputato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente