Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9531 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAGLIE il 30/12/1977
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della pronuncia di primo grado che ha condannato kricorrente per il reato di cui all’art. 2 d.l 74/2000, deducendo violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica d ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata, sen indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivaziona a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art. 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c), cod. proc. pe causa di inammissibilità.
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il consigijere estensore
Il Presidente