L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la precisione e la coerenza argomentativa siano fondamentali nel processo penale. Con questa decisione, i giudici supremi ribadiscono un principio cardine: l’inammissibilità ricorso cassazione quando i motivi sono generici, scollegati dai precedenti gradi di giudizio o introducono argomenti del tutto nuovi. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’appello di Salerno per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale), decideva di presentare ricorso per cassazione. La condanna in appello era stata confermata, e le argomentazioni difensive in quella sede si erano concentrate esclusivamente sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla contestazione della recidiva.
Tuttavia, nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, la linea difensiva cambiava radicalmente. L’imputato lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero ignorato prove evidenti della sua innocenza, omettendo di pronunciare una sentenza di assoluzione.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Secondo i giudici, il ricorso mancava dei requisiti minimi per poter essere esaminato, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua pronuncia su argomenti procedurali netti e insindacabili. Vediamoli nel dettaglio.
Assoluta Genericità e Scollegamento dei Motivi
Il primo punto che ha portato all’inammissibilità ricorso cassazione è stata l’estrema genericità dei motivi addotti. L’imputato si è limitato a menzionare “prove evidenti” della sua innocenza senza specificare quali fossero, dove si trovassero negli atti processuali e perché i giudici di merito avrebbero sbagliato nel non considerarle.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come questi motivi fossero completamente scollegati da quelli presentati in appello, dove la discussione si era limitata ad attenuanti e recidiva, senza mai mettere in discussione il fatto stesso.
Il Divieto di Introdurre Motivi Nuovi in Cassazione
Il secondo e cruciale motivo di inammissibilità risiede nella violazione dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma vieta di presentare in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di appello. L’argomento dell’innocenza per prova evidente costituiva un “motivo nuovo”, che avrebbe dovuto essere sollevato e discusso davanti alla Corte d’appello. Introdurlo per la prima volta davanti alla Corte Suprema è una mossa proceduralmente non consentita.
Lo Scopo Dilatorio del Ricorso
Infine, la Corte ha ravvisato nell’azione del ricorrente un unico scopo: quello di ritardare il momento in cui la condanna sarebbe diventata definitiva e irrevocabile. La mancanza di specificità e la novità dei motivi sono state interpretate come un chiaro indice di un tentativo di abuso dello strumento processuale, non come una genuina ricerca di giustizia.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della strategia difensiva e della tecnica processuale. Le impugnazioni, specialmente il ricorso per cassazione, non sono un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. È fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, ancorati agli atti processuali e coerenti con le argomentazioni svolte nei gradi precedenti. Un ricorso generico o basato su motivi nuovi non solo sarà dichiarato inammissibile, ma comporterà anche sanzioni economiche per il ricorrente, evidenziando come l’abuso degli strumenti processuali abbia conseguenze concrete.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi, perché erano del tutto scollegati da quelli proposti in appello e perché introducevano un motivo nuovo, in violazione delle norme procedurali.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘nuovi’?
Significa che l’imputato ha sollevato per la prima volta in Cassazione la questione di una presunta prova evidente della sua innocenza, un argomento mai presentato alla Corte d’appello, dove si era discusso solo di attenuanti e recidiva.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Eboli (SA) il 29/06/1988
avverso la sentenza del 21/06/2024 emessa dalla Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la responsa NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione av giudici “eluso l’obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione, esistendo agli atti la pr che l’imputato non aveva commesso il fatto”.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi dedotti, peraltro del tut all’appello proposto, con cui erano stati fatti valere esclusivamente due motivi r circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, a cui i giudici di appello ave offerto congrue risposte. Con il presente ricorso viene, dunque, proposto non solo un motiv in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma soprattutto privo di ogni speci concreta motivazione – riferendo di prove evidenti dell’innocenza dell’imputato di cui n alcun accenno -, all’evidente e unico scopo di ritardare l’irrevocabilità della condanna su
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2025