Inammissibilità ricorso cassazione: i rischi della genericità dei motivi
L’inammissibilità ricorso cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti e onerosi per chi tenta di impugnare una sentenza penale senza una strategia difensiva precisa. Quando i motivi di ricorso non contestano in modo specifico le argomentazioni del giudice di merito, la Suprema Corte non può entrare nel merito della vicenda, limitandosi a dichiarare il ricorso inammissibile.
Il caso: detenzione per spaccio e inammissibilità ricorso cassazione
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti di un imputato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando vizi di motivazione riguardo alla prova della finalità di spaccio e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato una carenza strutturale nell’impugnazione.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha stabilito che i motivi presentati erano del tutto generici. La genericità si configura quando il ricorrente si limita a riproporre tesi già respinte nei gradi precedenti o quando non indica specificamente quali passaggi della sentenza impugnata siano errati e perché. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico e coerente la sussistenza del reato e l’impossibilità di concedere benefici di legge.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla constatazione che il ricorso non ha offerto elementi critici idonei a superare quanto già deciso nel merito. La Corte ha rilevato che la sentenza di secondo grado conteneva una spiegazione dettagliata sulla detenzione finalizzata allo spaccio e sulle ragioni del diniego della sospensione condizionale. Il ricorrente, invece, non ha spiegato le ragioni per le quali tale motivazione sarebbe stata viziata, limitandosi a una contestazione astratta. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità comporta obbligatoriamente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte di Cassazione ribadiscono l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna precedente, ma anche l’esborso di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea come il ricorso per Cassazione non sia un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità che richiede un’analisi tecnica rigorosa e puntuale delle violazioni di legge o dei vizi logici della motivazione.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esaminerà il caso nel merito e la sentenza precedente diventerà definitiva.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese legali del proprio avvocato, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Perché può essere negata la sospensione condizionale della pena?
Il giudice può negarla se ritiene che il colpevole possa commettere altri reati o se la gravità del fatto non giustifica la concessione del beneficio, fornendo una motivazione congrua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39629 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono entrambi affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alla detenzione finalizzata allo spaccio (v. p. 3 della sentenza impugnata) e sia in merito al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (v. p. 4 della sentenza impugnata), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consigliere estensore