Inammissibilità ricorso Cassazione: il rischio dei motivi generici
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel processo penale di legittimità. Quando un ricorso non rispetta i criteri di specificità richiesti dalla legge, la Suprema Corte non entra nel merito della vicenda, limitandosi a chiudere il procedimento con una condanna pecuniaria per il ricorrente.
I fatti oggetto del giudizio
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello in relazione al reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando un’omessa motivazione riguardo alla propria responsabilità penale e chiedendo il proscioglimento. Tuttavia, la difesa si è limitata a ripresentare le medesime argomentazioni già esposte durante il grado di appello, senza apportare nuovi elementi critici mirati.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come le doglianze sollevate fossero caratterizzate da una totale indeterminatezza. Non è sufficiente, infatti, lamentare genericamente un vizio di motivazione; è necessario che il ricorrente indichi con precisione quali punti della sentenza impugnata siano errati e perché. Nel caso di specie, le censure sono state definite come “meri enunciati stereotipi”, privi di un reale collegamento logico-giuridico con la decisione della Corte d’Appello.
Analisi dell’inammissibilità ricorso Cassazione
Il principio cardine ribadito dai giudici è quello della specificità dei motivi. Un ricorso che si limita a copiare e incollare le deduzioni dell’appello, ignorando le risposte fornite dai giudici di secondo grado, è destinato al rigetto. L’inammissibilità ricorso Cassazione scatta automaticamente quando manca il confronto critico con la sentenza impugnata. La funzione della Cassazione non è quella di celebrare un terzo grado di merito, ma di verificare la legittimità della decisione precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rilievo che la sentenza d’appello aveva già esaminato e disatteso correttamente le ragioni poste a fondamento della condanna di primo grado. Il ricorrente, riproponendo le stesse deduzioni generiche, non ha assolto l’onere di critica puntuale richiesto dal codice di procedura penale. La natura stereotipata dei motivi rende l’atto inidoneo a sollecitare il controllo di legittimità, configurando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica di alta qualità, capace di redigere atti che non siano semplici ripetizioni di fasi precedenti, ma analisi rigorose dei vizi della sentenza impugnata. Evitare l’inammissibilità ricorso Cassazione è possibile solo attraverso una contestazione analitica e specifica dei passaggi motivazionali del giudice di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, stereotipati o se non contestano in modo specifico i passaggi della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere quanto già detto in appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato a versare una somma, che può arrivare a diverse migliaia di euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Si possono presentare in Cassazione le stesse prove dell’appello?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito; non valuta nuovamente le prove ma verifica solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione è logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49121 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49121 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha esaminato le ragioni già poste a fondamento della condanna in primo grado disattendo le generiche deduzioni dei motivi di appello sul mancato proscioglimento, riproposte con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Pr sidente