Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48582 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48582 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal CoNOMEe NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto quanto al primo motivo, ove si contesta il vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità, che esso sia ripetitivo e generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo è inammissibile perché dedotto per la prima volta in grado d’appello, con interruzione quindi della catena devolutiva; inoltre è aspecifico perché, pur confrontandosi con la motivazione della sentenza di primo grado sullo specifico punto (ai fini della qualificazione del fatto come furto) non confronta con quella della sentenza di secondo grado ove si spiega che l’imputato non ha partecipato al furto perché non risulta tra i soggetti catturati dalle immagin di sorveglianza della persona offesa;
osservato, in relazione al terzo motivo, che la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è del tutto priva di motivazione, ciò che, oltre ad essere in sé ragione di genericità, rende il motivo carente di interesse concreto in relazione alle modalità di calcolo, essendo state già concesse in equivalenza le indicate attenuanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così, deciso in Roma, il 12/09/2023 Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME