Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8465 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8465 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.2 cod. pen.
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso – che lamentano rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità (pri motivo) e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostan aggravante di cui all’art. 625 n.2 cod. pen. (secondo motivo) – sono entrambi inammissibili i quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedott appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838).
Che, invero, la Corte territoriale ha offerto una motivazione puntuale, immune da viz logici e conforme ai principi di diritto, tanto in ordine alla responsabilità penale del ricorre il reato di furto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), quanto in relazione alla sussiste dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consiglier COGNOME stensore