L’inammissibilità ricorso Cassazione per motivi generici
Nel sistema giudiziario italiano, il ricorso alla Suprema Corte rappresenta l’ultimo grado di giudizio, focalizzato esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme giuridiche. Una recente ordinanza della Sezione Settima Penale ha chiarito i presupposti che portano all’inammissibilità ricorso Cassazione, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi e della distinzione tra questioni di merito e questioni di legittimità.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sostenendo principalmente due punti: l’utilizzo di una motivazione ritenuta troppo sintetica e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante specifica prevista dal codice penale.
La Corte di Cassazione è stata dunque chiamata a valutare se tali lamentele fossero idonee a scalfire la validità della sentenza impugnata o se, al contrario, presentassero difetti strutturali tali da impedirne l’analisi nel merito.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato l’inammissibilità ricorso Cassazione, condannando contestualmente il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere preso in considerazione.
In particolare, è stato evidenziato come il ricorso si limitasse a una critica superficiale senza indicare con precisione quali parti della sentenza d’appello fossero errate e perché.
Le motivazioni
Le ragioni alla base dell’inammissibilità si articolano su due pilastri fondamentali. In primo luogo, riguardo alla doglianza sulla motivazione, la Corte ha stabilito che la critica era del tutto generica. Il ricorrente aveva lamentato che i giudici d’appello avessero motivato la decisione richiamando atti precedenti (motivazione per relationem) senza considerare le sue difese, ma non ha mai specificato quali fossero le deduzioni effettivamente trascurate.
In secondo luogo, per quanto concerne la mancata concessione dell’attenuante legata all’articolo 416-bis.1 comma 3 del codice penale, la Suprema Corte ha chiarito che tale motivo mirava a ottenere una “rivalutazione” delle prove. Poiché il Giudice di merito aveva già fornito una spiegazione giuridicamente corretta e logica (a pagina 10 della sentenza impugnata), la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, essendo il suo compito limitato al controllo della legittimità e non del fatto.
Le conclusioni
L’ordinanza in oggetto ribadisce un principio cardine: il ricorso per Cassazione non è un “terzo grado di merito” dove è possibile ridiscutere le prove o la colpevolezza. Esso richiede un’analisi tecnica rigorosa. L’inammissibilità ricorso Cassazione scatta inevitabilmente quando l’impugnazione è meramente riproduttiva di argomenti già bocciati nei gradi precedenti o quando non attacca in modo puntuale i passaggi logico-giuridici della sentenza. La condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende funge inoltre da deterrente contro l’abuso dello strumento del ricorso quando questo risulti manifestamente infondato o generico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile se non indica specificamente quali punti della sentenza impugnata sono contestati e quali sono le deduzioni difensive che il giudice di merito avrebbe ignorato.
È possibile chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove di un processo?
No, la Cassazione si occupa solo di legittimità e non può rivalutare le fonti probatorie, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito come il Tribunale e la Corte d’Appello.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, generalmente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7940 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7940 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
ritenuto che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha adottato una motivazione per relationem, senza considerare le censure devolute con il gravame – sono del tutto generiche, non avendo il ricorrente neppure indicato quali erano le deduzioni dell’atto di appello non considerate dalla Corte territoriale;
considerato che il secondo motivo – concernente la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. – è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.