Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 45805 del 2023 offre un importante monito sulla necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per ricettazione, evidenziando come la genericità e la novità delle censure proposte costituiscano ostacoli insormontabili nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dal Tribunale di Potenza nel 2019. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città nel 2022. L’imputato, non rassegnato alla duplice condanna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo contestava la motivazione della sentenza d’appello e l’errata applicazione della legge penale in materia di ricettazione. Il secondo motivo, invece, sollevava la questione della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, chiedendone l’applicazione.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta inammissibilità. L’analisi dei giudici di legittimità è stata netta e rigorosa, basandosi su principi consolidati della procedura penale.
Il Primo Motivo: la Genericità che Costa Cara
Il primo motivo è stato qualificato come generico. La Corte ha osservato che l’imputato non aveva fatto altro che riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte dal giudice d’appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a una sterile ripetizione delle difese precedenti. Deve, al contrario, instaurare un confronto critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. La mancanza di questa correlazione tra i motivi del ricorso e la motivazione della sentenza d’appello rende l’impugnazione non specifica e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: una Questione Nuova e Inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato respinto. La Corte ha rilevato che tale questione non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non una terza istanza di merito. Pertanto, non è possibile introdurre per la prima volta in questa sede questioni che non sono state oggetto del dibattito e della decisione nel grado precedente. La generica prospettazione di una censura in appello, se non specificamente illustrata, non è sufficiente a radicare la questione nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sul principio fondamentale che l’impugnazione deve essere un atto mirato e specifico. L’inammissibilità del ricorso deriva direttamente dalla violazione di questo canone. I giudici hanno sottolineato come l’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale sanzioni con l’inammissibilità la mancanza di specificità dei motivi. Nel caso di specie, il ricorrente non ha criticato puntualmente la sentenza di secondo grado, ma ha tentato una riedizione del precedente giudizio, pratica non consentita in sede di legittimità. Allo stesso modo, l’introduzione di temi nuovi viola il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, secondo cui le questioni fattuali e le relative valutazioni devono esaurirsi nei primi due gradi del processo.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione cruciale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione: la precisione è tutto. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza che intende demolire, evidenziandone con argomenti puntuali i vizi di legittimità. Ripetere argomenti già disattesi o introdurre questioni nuove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione in sede di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici?
Perché, come stabilito dalla Corte, un motivo è generico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dal giudice del gravame, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Manca la necessaria correlazione tra la critica e la decisione.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione la questione della particolare tenuità del fatto?
No. La Corte ha chiarito che tale questione non è deducibile in sede di legittimità se non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello. Introdurre questioni nuove in Cassazione è proceduralmente inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45805 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45805 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza in data 21/12/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Potenza in data 18/12/2019 con la quale era stato condannato per il delitto di ricettazione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen.,è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo, che lamenta la viola2:ione dell’art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, fondandosi su di una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Consigliere Estensore
Il Presidente