Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Apparenti e Ripetitivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando la necessità di una critica specifica e argomentata avverso la sentenza impugnata. Il caso analizzato porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione a causa della genericità e della natura ripetitiva dei motivi addotti, confermando principi consolidati in materia processuale penale.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di invasione arbitraria della pubblica via. La decisione, confermata dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dall’imputato dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava essenzialmente su due motivi: il primo contestava la valutazione della responsabilità penale, mentre il secondo criticava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
L’imputato ha presentato due principali doglianze alla Suprema Corte:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Il ricorrente ha censurato l’affermazione della sua responsabilità penale, riproponendo le medesime argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione della Corte di merito di non concedere le attenuanti generiche e la relativa determinazione della sanzione penale.
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta che ha impedito un esame nel merito della questione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione sulla base di considerazioni procedurali ben precise.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno rilevato come le argomentazioni del ricorrente non costituissero una critica puntuale e ragionata della sentenza d’appello, ma si limitassero a una “pedissequa reiterazione” delle difese già esaminate e motivatamente respinte. Un ricorso è considerato specifico solo se si confronta criticamente con la motivazione della decisione impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. In questo caso, i motivi sono stati giudicati solo “apparenti”, in quanto privi della funzione tipica di critica argomentata.
Relativamente al secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la graduazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato in aderenza ai criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. La Corte di Cassazione può sindacare tale valutazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa non avvenuta nel caso di specie. Inoltre, è stato ricordato che il giudice, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione gli elementi ritenuti decisivi.
Conclusioni
La decisione in commento riafferma l’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Non è sufficiente riproporre le stesse difese già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. È invece necessario elaborare una critica puntuale, che attacchi specificamente la struttura argomentativa della sentenza impugnata. In assenza di tale requisito, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente ineccepibile nella redazione degli atti di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per genericità dei motivi?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice di negare le attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita dal giudice è manifestamente illogica o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di grado inferiore.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, nel caso specifico pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44410 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44410 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di invasione arbitraria della pubblica via, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen., come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 2 della sentenza impugnata);
che la motivazione sul diniego delle invocate attenuanti è conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o rilevanti o all’assenza di elementi positivi, come nel caso in esame, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deille ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.