Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27092 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27092 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nata a Torre Annunziata il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udite le conclusioni dei difensori AVV_NOTAIO COGNOME per NOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME, che hanno concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME per la parti civili costituite COGNOME NOME COGNOME NOME e NOME che ha chiesto che i ricorsi vengano dichia inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20/01/2022, decidendo in merito all’appello proposto dagli odierni ricorrenti, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati alla pena di giustizia (capi 10) 11) 12) per i delitti di cui art. 81, 644 e 56, 629 cod. pen.), con condanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili costituite COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso NOME.
3.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione nella parte in cui non viene affrontata con congrua ed adeguata argomentazione la censura relativa all’inattendibilità della parte civile COGNOME NOME; gi Tribunale si era sul punto limitato ad una mera sintesi dei verbali del dibattimento; nonostante la specificità del motivo proposto sul punto la Corte di appello aveva omesso di motivare, con particolare riferimento alla non costanza del narrato, in presenza di un’evidente incongruenza tra i contenuti della denuncia e le dichiarazioni dibattimentali, anche quanto alle modalità di corresponsione delle somme da restituire; inoltre non veniva considerata l’evidente illogicità del racconto quanto alla consegna di una cospicua somma di denaro in mancanza di garanzie, oltre che quanto alle ragioni dell’indebitamento; infine la difesa lamentava la mancata indicazione nella denuncia dei veri responsabili della situazione di indebitamento del COGNOME, ovvero COGNOME NOME, in relazione al quale la difesa aveva prodotto anche documentazione estremamente significativa; così come non aveva in alcun modo giustificato i rapporti tra il COGNOME e il NOME COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso rilevava la ricorrenza di un vizio della motivazione perché omessa e sostanzialmente apparente in ordine alla sorella del COGNOME, NOME, che aveva mentito in diverse circostanze (sia quanto all’incasso di assegni circolari da parte del NOME, che quanto alle circostanze in cui veniva per la prima volta a contatto con lo stesso al matrimonio del figlio dello stesso).
3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale articolata in primo grado e confermata in appello con nullità delle ordinanze del 04/06/2020 e 16/07/2020, nonché violazione di legge ex art. 430 e 507 cod. proc. pen.; per verificare l’effettiva attendibilità della parte civile sarebbe stato necessario sentire COGNOME NOME, un imprenditore al quale sarebbero stati richiesti lavori di ristrutturazion per importi consistenti che avrebbero rappresentato la causa di indebitamento che portava all’accesso ai prestiti ad usura, nonostante questo soggetto fosse stato identificato dalla difesa il Tribunale aveva rigettato la richiesta in considerazio della difficoltà di identificazione; nello stesso senso veniva apoditticamente rigettat la richiesta di sentire il AVV_NOTAIONOME COGNOME.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso veniva dedotta omessa motivazione in relazione alle doglianze difensive che erano state formulate circa l’insussistenza di
adeguati riscontri esterni o circa la sussistenza di riscontri negativi alle dichiarazio accusatorie; il richiamo a messaggi whatsapp non appare sufficiente; ed anzi la Corte di appello ha del tutto omesso di considerare la versione alternativa fornita dall’imputato, secondo la quale era stata consegnata al COGNOME solo una minima somma di denaro pari a 2000 euro al fine di far assumere suo figlio; solo a causa dell’inadempimento del COGNOME aveva deciso di chiedere la restituzione di tale somma; l’insieme di elementi allegati dalla difesa non è stato in alcun modo considerato dalla Corte di appello (presenza del COGNOME sul luogo di lavoro del COGNOME, matrici degli assegni circolari che smentiscono gli importi indicati d COGNOME; assenza di operazioni bancarie che possano dimostrare un prelievo per circa ventimila euro da parte del COGNOME; mancanza di qualsiasi attività di compravendita in capo al COGNOME per poter rimediare la somma indicata di ventimila euro.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e conseguente nullità dell’ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di perizia tecnico-bancaria per accertare il tasso effettivo, asseritamente, praticato; ciò soprattutto considerata la ritrattazione degli importi indicati dal COGNOME, aveva indicato in dibattimento il profitto in ventitremila euro anzich settantaquattromila come inizialmente indicato.
3.6. Con il sesto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione attesa la mancanza di adeguata motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, ampiamente al di sopra della media edittale, con conseguente violazione di legge sul punto.
4. Ricorso NOME.
4.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza ed evidente illogicità della motivazione nell’affermare la responsabilità della ricorrente per delitti alla stessa ascritti; la sentenza non avrebbe fatto buon governo della regola probatoria di cui all’art. 192 cod. proc. pen., sia quanto alle dichiarazioni del persone offese, che dei testi, con conseguente travisamento della prova.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché palesemente illogica con conseguente travisamento della prova quanto all’affermata responsabilità della ricorrente per il delitto di tent estorsione di cui al capo 12), attesa la assoluta mancanza di qualsiasi consapevolezza da parte della ricorrente della presenza di un bastone nell’auto della madre, tanto da poter ritenere un cosciente concorso della NOME nella condotta della madre nonostante si fosse allontanata per andare a prendere la figlia a scuola;
4.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per palese illogicità e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui al capo 12, con particolare riferimento alle più persone riunite e all’uso di un’arma: tali aggravanti sono state ritenute con una deduzione palesemente illogica, collegata alla indimostrata consapevolezza da parte della ricorrente della presenza di un bastone all’interno dell’auto, considerato che nel momento in cui sua madre lo aveva tirato fuori si era allontanata per andare a prendere la figlia a scuola.
4.4. GLYPH Con il quarto motivo è stata dedotta assenza totale di motivazione in ordine alla determinazione della pena, avendo omesso il Tribunale di quantificare la riduzione per il tentativo e gli aumenti per le ritenute aggravanti.
4.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e palese illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente mancato giudizio di bilanciamento con le aggravanti contestate, in assenza di qualsiasi risposta alle deduzioni difensive sul punto.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano di chiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché propositi con motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici.
Ricorso NOME.
2.1. GLYPH Il primo, secondo e quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente essendo riferibili complessivamente al tema dell’attendibilità delle prove testimoniali acquisite, con particolare riferimento alla persona offesa, COGNOME NOME ed alla sorella dello stesso, NOME, anche in considerazione delle allegazioni difensive in senso contrario proposte con l’atto di appello.
I motivi, che sono all’evidenza volti a proporre una lettura del merito alternativa a quella realizzata dai giudici di merito, non consentita in questa sede, si caratterizzano inoltre per genericità ed aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 25 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,
COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, NOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01).
La difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dell’insieme degl elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, RAGIONE_SOCIALE Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01).
Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignora quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
Nel caso di specie, la Corte di appello, con pronuncia conforme al giudice di primo grado, ha ampiamente ricostruito il contesto nell’ambito del quale maturavano le condotte contestate al COGNOME, oltre alla portata estremamente significativa delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e dalla sorella dello stesso NOME, proprio in relazione all’identico motivo posto in appello e reiterato i questa sede (pag. 11). Nell’ambito del motivo di ricorso per cassazione la difesa contesta la lettura dei rapporti intercorsi tra la persona offesa e il COGNOME in mod del tutto assertivo e generico, senza tuttavia fornire elementi significativi in sens contrario.
Il motivo di ricorso si caratterizza oggettivamente per la sua reiteratività senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha persuasivamente condiviso la ricostruzione dei rapporti del COGNOME con il COGNOME, ha richiamato la presenza di captazioni tra i due (dal contenuto estremamente significativo anche per la loro collocazione temporale, ovvero il momento in cui la persona offesa non riusciva più ad adempiere gli accordi conclusi in precedenza, con rinegoziazione del precedente accordo), il collegamento sussistente tra la vendita dei due appartamenti con il prestito di denaro, il coinvolgimento nell’articolata operazione anche della sorella del COGNOME, le caratteristiche d prestito e la portata estremamente significativa del tasso usurario praticato. Anche il tema relativo ad eventuali discrasie nella portata delle dichiarazioni dibattimenta rispetto alle dichiarazioni rese in sede di indagine è stato affrontato in modo persuasivo dalla Corte di appello (che ha tra l’altro evidenziato il fatto che COGNOME ha reso dichiarazioni anche favorevoli al COGNOME), con ciò pienamente confermando la decisione del primo giudice, e con tale motivazione il ricorrente non si confronta.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa in questa sede, in modo del tutto assertivo, la Corte di appello ha anche fornito un’adeguata e logica motivazione quanto alla ricostruzione del ruolo di COGNOME NOME con motivazione del tutto conforme al giudice di primo grado ed ha precisato come gli altri elementi dedotti, anche quanto alla posizione del COGNOME e al coinvolgimento dello stesso nei fatti imputati, fossero del tutto estranei al tema dei rapporti complessivamente intrattenuti con il COGNOME. Nello stesso senso si deve rilevare la compiuta analisi e considerazione delle dichiarazioni rese dalla COGNOME NOME, la loro particolare specificità, il coinvolgimento della stessa nell’insieme di vendite volte ad estinguere il debito usurario contratto dal fratello, la compiuta conoscenza della situazione del fratello con il NOME solo in epoca prossima alla presentazione della denuncia. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la decisione limitandosi ad allegare elementi letti in modo parcellizzato, senza reale considerazione della decisione conforme resa dal giudice di appello rispetto all’amplissima considerazione delle risultanze dibattimentali da parte del giudice di primo grado.
In tal senso, si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter
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motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.
Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nulli della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all’evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie.
2.2. Il terzo e quinto motivo di ricorso si caratterizzano per essere del tutt reiterativi rispetto agli identici motivi di appello e, in quanto tali, generici consentiti. Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazio che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Il giudice di appello ha, difatti, pienamente condiviso la considerazione del primo giudice sul punto; ha articolato autonome valutazioni, richiamando tra l’altro la possibilità di un inserimento in lista testimoniale di soggetti, espletamento difensivo non realizzato a suo tempo, ha esplicitamente ritenuto non assolutamente necessarie al fine del decidere le richieste di rinnovazione istruttoria, sia quanto all’esame testimoniale che ad una eventuale gt
perizia tecnica. Con tale logica motivazione, che non si presta a censure, il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a reiterare le proprie istanz compiutamente disattese.
2.3. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che, quanto alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non solo ha condiviso la decisione del giudice di primo grado, ma ha speso autonome considerazioni evidenziando e sottolineando la particolare gravità delle condotte accertate a carico dei ricorrenti, la protrazione delle condotte per un lasso temporale consistente, l’entità del pregiudizio arrecato e la particolare intensità del dolo desunta dall’insieme delle circostanze provate ed accertate nel corso del giudizio, anche in considerazione del conclamato stato di difficoltà economica della persona offesa. Ricorre dunque una specifica, logica e persuasiva motivazione, sia quanto al discostamento della pena dal minimo edittale che quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, occorre ricordare che il giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). La Corte di appello ha motivato in modo persuasivo su ogni punto nuovamente dedotto in questa sede, in modo del tutto identico al motivo di appello, connotando in modo estremamente negativo le condotte accertate, considerandone la particolare gravità e conseguentemente escludendo anche la concessione di benefici. 3. Ricorso COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito. Anche in questo caso la ricorrente, a fronte di un articolato, logico ed approfondito percorso argomentativo della Corte di appello, omette di confrontarsi con la decisione e si limita, tra l’al in modo reiterativo, a riproporre le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 26921701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01). È, dunque, inammissibile la censura così
introdotta, atteso che, nonostante il formale e del tutto generico richiamo all’art 192 cod. proc. pen., di fatto si limita, con allegazioni del tutto astratte dal contes motivazionale, a criticare la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità della sentenza, così sollecitando una different comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singo elemento. Tutto ciò rappresenta, all’evidenza, una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 de 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
Nel caso di specie, la Corte di appello, con pronuncia conforme al giudice di primo grado, ha ampiamente ricostruito il contesto nell’ambito del quale maturavano le condotte imputate alla COGNOME, con un esito probatorio consistentissimo e ampiamente riscontrato da una pluralità di elementi, nonostante le generiche asserzioni articolate dalla difesa. In tal senso deve essere richiamata non solo l’approfondita analisi, tra l’altro in senso del tutto conforme al giudice primo grado, delle dichiarazioni delle persone offese, ma anche i numerosi elementi di riscontro, tenuto conto delle registrazioni di dialoghi tra presenti effettuati d COGNOME ed acquisite agli atti (che chiarivano portata e consistenza delle condotte imputate in considerazione delle richieste poste in essere dalla ricorrente e dalla madre della stessa, oltre che i comportamenti a carattere chiaramente intimidatorio, anche in considerazione dei legami familiari e parafamiliari vantati dalla COGNOME). Il giudice di secondo grado ha poi ampiamente motivato, in assenza di aporie, nel richiamare ulteriori elementi di prova a chiaro riscontro della versione fornita dalle persone offesa, tenuto conto delle dichiarazioni della COGNOME, dei colleghi di lavoro del COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, oltre che delle intercettazioni effettuate presso la Caserma della Guardia di finanza e della documentazione rinvenuta presso la abitazione nella disponibilità della COGNOME e della COGNOME. A fronte di un compendio probatorio decisamente rilevante, la ricorrente si limita a censurare genericamente la valutazione della Corte di appello, così come, in modo del tutto aspecifico, deduce conseguentemente un sostanziale travisamento della prova, senza neanche indicare precisamente in quale punto della motivazione ricorrerebbe tale travisamento, solamente richiamato e non specificato nella sua portata. In tal senso si deve ricordare che il vizio de travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute n motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 Rv. 258438-01), circostanze queste non solo non ricorrenti nel caso in esame, ma in alcun modo allegate dalla difesa.
3.3. Deve, infine, essere rilevata la aspecificità e genericità del quarto e quint motivo di ricorso in tema di dosimetria della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In via preliminare, occorre osservare come la parte ricorrente introduca in questa sede sia temi non proposti quanto alla riduzione della pena e bilanciamento delle circostanze, che argomenti del tutto reiterativi del motivo di appello, quanto alle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di confronto con la decisione di appello. Motivi, dunque, non consentiti sia perché non devoluti, che perché del tutto reiterativi. Anche in questo caso la ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che, quanto alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non solo ha condiviso la decisione del giudice di primo grado, ma ha speso autonome considerazioni evidenziando e sottolineando la particolare gravità delle condotte accertate a carico dei ricorrenti, la protrazione delle condotte per un lasso temporale consistente, l’entità del pregiudizio arrecato e la particolare
intensità del dolo desunta dall’insieme delle circostanze provate ed accertate nel corso del giudizio, anche in considerazione del conclamato stato di difficoltà economica della persona offesa. Ricorre, dunque, una specifica, logica e persuasiva motivazione, sia quanto al discostamento della pena dal minimo edittale che quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, occorre ricordare che il giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). La Corte di appello ha motivato in modo persuasivo su ogni punto dedotto in questa sede, connotando in modo estremamente negativo le condotte accertate, considerandone la particolare gravità e conseguentemente escludendo anche la concessione di benefici, non potendo essere ritenuto risolutivo lo stato di incensuratezza o l’atteggiamento tenuto nel corso del procedimento.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La sola COGNOME (atteso il richiamo ad una soluzione transattiva risarcitoria raggiunta tra le parti quanto al COGNOME) deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 5.247,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché la sola COGNOME NOME alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida i complessivi euro 5.247,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 17 marzo 2023.