Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Lezione sulla Specificità dei Motivi
L’esito di un processo può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un aspetto cruciale è la redazione del ricorso, specialmente in ultimo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione, con tutte le conseguenze del caso. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere meglio questo principio fondamentale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’appellante aveva sollevato due principali doglianze.
In primo luogo, lamentava la tardività della dichiarazione di concordato sulla pena, sostenendo che la presentazione della sola istanza da parte sua fosse sufficiente a rispettare i termini di legge, anche senza l’immediato assenso del pubblico ministero.
In secondo luogo, criticava la motivazione con cui la Corte territoriale aveva riconosciuto l’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti, definendola generica e inadeguata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti entrambi inammissibili. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un esame del merito delle questioni sollevate. Questa decisione ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità che Causa l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha spiegato nel dettaglio perché i motivi del ricorso non potevano essere accolti. Per quanto riguarda il primo punto, relativo al concordato in appello, i giudici hanno evidenziato una duplice criticità. Anzitutto, hanno chiarito che il motivo era infondato nel merito. Ma, aspetto ancora più rilevante, hanno sottolineato la sua genericità. Il ricorrente, infatti, si era concentrato esclusivamente sull’aspetto della tardività, tralasciando di contestare un’altra e autonoma ragione del rigetto da parte della Corte d’Appello: la valutazione sulla non congruità della pena proposta. Omettendo di confrontarsi con questa parte della motivazione, il ricorso è risultato parziale e, quindi, inammissibile.
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e generico. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse, in realtà, motivato in modo congruo e sufficiente le ragioni per cui era stata applicata l’aggravante dell’ingente quantità, come previsto dal Testo Unico sugli stupefacenti. La critica del ricorrente è apparsa quindi come una contestazione pretestuosa e non supportata da argomenti concreti.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione non è una mera formalità, ma una sanzione processuale con effetti sostanziali. Comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un onere economico aggiuntivo per il ricorrente. La vicenda evidenzia la necessità per i difensori di redigere atti di impugnazione che siano specifici, pertinenti e che si confrontino puntualmente con tutte le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. Limitarsi a critiche parziali o generiche espone al rischio concreto di vedere il proprio ricorso respinto in rito, precludendo ogni possibilità di un esame nel merito da parte della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e, in un caso, manifestamente infondati. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico tutte le ragioni della decisione della Corte d’Appello, rendendo l’impugnazione inefficace.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è ‘generico’ quando non affronta direttamente e puntualmente la motivazione della sentenza che si contesta. In questo caso, il ricorrente si è lamentato di un aspetto (la tardività del concordato) ma ha ignorato completamente un’altra ragione del rigetto (la non congruità della pena), rendendo la sua critica parziale e quindi generica.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3527 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3527 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 25723/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente in riferimento alla tardività della dichiarazione di concordato oltre ad essere infondato – essendo irrilevante ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 599-bis co.1 c.p.p. la presentazione della sola istanza di concordato da parte dell’imputato senza l’assenso del pubblico ministero che deve pure intervenire nello stesso termine previsto a pena di decadenza – è comunque affetto da genericità rispetto alle ragioni del rigetto che vertono anche sulla valutazione della non congruità della pena proposta e non solo sulla tardività della dichiarazione di concordato;
ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che generico, rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, co. 2, T.U. stup.;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026
Il Cons re estensore
Il