Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici e la Prescrizione non è Matura
La Corte di Cassazione svolge un ruolo cruciale come giudice di legittimità, ovvero non riesamina i fatti del processo, ma si assicura che la legge sia stata applicata correttamente. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi presentati sono generici o una mera ripetizione di argomenti già valutati. Questo caso offre un’analisi chiara anche sul calcolo della prescrizione in presenza di recidiva e sospensioni.
Il Caso: Resistenza a Pubblico Ufficiale e il Ricorso in Cassazione
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il reato era stato commesso nell’aprile del 2014. Il ricorrente basava il suo appello su due punti principali: una presunta erronea valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Genericità dei Motivi
La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, giudicandolo inammissibile. I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa non evidenziavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e priva di palesi incongruenze logiche, confermando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di resistenza.
Il Calcolo della Prescrizione: Recidiva e Sospensioni
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. La difesa sosteneva che il tempo trascorso avesse estinto il reato. La Corte, tuttavia, ha effettuato un calcolo preciso che ha portato a conclusioni opposte. Il reato in questione, punito con un massimo di cinque anni di reclusione, vedeva il suo termine di prescrizione allungato a causa della recidiva qualificata (art. 99, comma 4, c.p.) contestata all’imputato. Inoltre, bisognava tenere conto di una sospensione dei termini di 64 giorni dovuta alla normativa emergenziale per la pandemia. Di conseguenza, né la prescrizione intermedia (tra il primo atto interruttivo e la sentenza di primo grado) né quella massima (13 anni e 10 mesi) erano maturate al momento della decisione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su due pilastri. In primo luogo, ha riaffermato che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Le doglianze del ricorrente erano una replica di argomenti fattuali, non un’analisi di errori di diritto, rendendole quindi non ammissibili in sede di legittimità. In secondo luogo, la Corte ha smontato l’argomentazione sulla prescrizione con un calcolo rigoroso, dimostrando che il rilievo difensivo era privo di fondamento giuridico. La combinazione di recidiva e sospensione dei termini aveva spostato in avanti la data di estinzione del reato, rendendo la pretesa del ricorrente inconferente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due lezioni importanti. La prima è che un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non sulla ricostruzione dei fatti. La semplice riproposizione di argomenti già disattesi è una strategia destinata al fallimento e conduce all’inammissibilità. La seconda lezione riguarda l’importanza di un corretto calcolo dei termini di prescrizione, che deve tenere conto di tutte le variabili in gioco, come la recidiva e i periodi di sospensione. Infine, la dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente, che, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici, replicavano censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, e l’eccezione sulla prescrizione era manifestamente infondata.
Come ha influito la recidiva sul calcolo della prescrizione del reato?
La recidiva qualificata, contestata ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p., ha comportato un aumento del tempo necessario a prescrivere il reato, estendendo il termine massimo a 13 anni e 10 mesi, un periodo non ancora trascorso al momento della decisione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso di 3.000 Euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2817 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2817 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME BRANKO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell’interesse dell’imputato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del me con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensiv coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo all’avvenuto riscontro dei tratti costituitivi tipici della TARGA_VEICOLO in contestazione;
il secondo è manifestamente infondato atteso che nel caso, alla luce della riscontrata recidiva ex art 99 comma 4 cp il reato ( commesso il 14 aprile 2014), punito nel massimo con cinque anni di reclusione, considerata anche la sospensione di 64 giorni per la disciplina emergenziale legata ai noti fenomeni pandemici, non può ritenersi estinto sia con riguardo alla prescrizione intermedia (non essendo decorso un lasso di tempo maggiore agli anni 8 e mesi quattro tra il primo atto interruttivo – il decreto di citazione a giudizio- e la sentenza d grado), nè quella massima (per la quale, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, occorre un tempo di 13 anni e dieci mesi, comunque tale da rendere inconferente il rilievo difensivo);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.