Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle argomentazioni possa portare a una pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere i principi procedurali che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i delitti di lesioni personali e minacce aggravate. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio. I motivi del ricorso si concentravano su tre punti principali: un’errata identificazione dell’imputato, la contestazione sulla sussistenza della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Genericità dei Motivi
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione di fondo risiede nella natura stessa delle critiche mosse dall’imputato, giudicate aspecifiche e non idonee a mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della sentenza d’appello.
La Critica sull’Identificazione dell’Imputato
Sul primo punto, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva sollevato una vera e propria censura di legittimità (come un vizio di motivazione o un travisamento della prova), ma si era limitato a proporre una “ricostruzione alternativa dell’occorso”. Questo approccio è inammissibile in sede di Cassazione, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
La Questione della Recidiva
Anche il motivo relativo alla recidiva è stato ritenuto manifestamente infondato e generico. La Corte di Appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva evidenziando i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, che dimostravano una sua “accresciuta pericolosità”. Il ricorso non si è confrontato con questa argomentazione, limitandosi a una contestazione generica.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che la loro concessione è un potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica, basata sugli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, sottolineando l’assenza di elementi positivi e, al contrario, la presenza di elementi negativi come la personalità dell’imputato e la gravità dei fatti. Anche su questo punto, il ricorso è risultato assertivo e non ha individuato un vizio specifico nella decisione impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione non può essere una mera riproposizione delle proprie tesi difensive. È necessario che i motivi di ricorso si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune, contraddizioni o violazioni di legge. L’incapacità di formulare censure precise e pertinenti trasforma il ricorso in un atto generico, destinato all’inammissibilità. La Corte ha inoltre sottolineato che tale genericità configura una colpa da parte del ricorrente nel promuovere un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: l’accesso al giudizio di Cassazione è riservato a censure di legittimità specifiche e ben argomentate. Proporre un ricorso basato su contestazioni generiche o sulla semplice riproposizione di una diversa lettura dei fatti è una strategia processuale destinata al fallimento, con conseguenze economiche non trascurabili.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ossia non criticano in modo specifico e puntuale le ragioni della sentenza impugnata, ma si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o a ripetere argomentazioni già respinte, senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che le argomentazioni non sono specifiche. Ad esempio, invece di indicare un errore logico o giuridico preciso nella sentenza, il ricorrente si è limitato a offrire una versione alternativa dei fatti o ha criticato la decisione in modo vago, senza addurre un reale vizio di legittimità censurabile in quella sede.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6709 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6709 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 20/02/1983
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali e di minacce aggravate;
considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legg processuale e il vizio di motivazione: in ordine all’identificazione dell’imputato, lungi dal muov compiute censure di legittimità, ha perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicand elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); in ordine alla sussistenza della contestata recidiva, è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito l’ha ritenuta sussistente evidenziando come l’imputato abbia commesso numerosi, gravi reati (ivi compresi precedenti specifici) senza soluzione di continuità, da ciò traendo che i delitti in imputazione sino dimostrativi della sua accresci pericolosità, così rendendo un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata per il tramite dei generici asserti contenuti nel ricorso; in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale hadato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha conside preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 de 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), rimarcando non soltanto l’assenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento ma dando conto anche (nel corpo della pronuncia) della negativa personalità dell’imputato (allorché ha rimarcato la pericolosità) e la gravità dei fatti (sia in ordine alle conseguenze lesive che alle modal della minaccia, allorché ha argomentato sulla misura della pena); e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici e assertivi che non si confrontano con la motivazione; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.