Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6709 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6709  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di lesioni personali e di minacce aggravate;
considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legg processuale e il vizio di motivazione: in ordine all’identificazione dell’imputato, lungi dal muov compiute censure di legittimità, ha perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicand elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01); in ordine alla sussistenza della contestata recidiva, è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte di merito l’ha ritenuta sussistente evidenziando come l’imputato abbia commesso numerosi, gravi reati (ivi compresi precedenti specifici) senza soluzione di continuità, da ciò traendo che i delitti in imputazione sino dimostrativi della sua accresci pericolosità, così rendendo un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata per il tramite dei generici asserti contenuti nel ricorso; in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale hadato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha conside preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 de 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), rimarcando non soltanto l’assenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento ma dando conto anche (nel corpo della pronuncia) della negativa personalità dell’imputato (allorché ha rimarcato la pericolosità) e la gravità dei fatti (sia in ordine alle conseguenze lesive che alle modal della minaccia, allorché ha argomentato sulla misura della pena); e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici e assertivi che non si confrontano con la motivazione; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.