Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2456 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2456 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 22 ottobre 2024, ha rideterminato, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa e confermato la pena inflitta a COGNOME NOME di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di furto in abitazione aggravato in concorso.
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un’unica doglianza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena loro inflitta.
I motivi proposti dai ricorrenti sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici ed aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
DEPr’
Il Presidente