Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici o Riproduttivi
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente dissentire con una sentenza; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. La recente ordinanza della Suprema Corte che analizziamo oggi illustra perfettamente le conseguenze di un’impugnazione carente, sottolineando il principio della inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi sono vaghi, assertivi o semplici copie di precedenti atti difensivi. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i requisiti di accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Bari, hanno deciso di impugnare la sentenza ricorrendo in Cassazione. Il primo ricorrente lamentava un vizio nella motivazione della sentenza riguardo alla sua responsabilità penale e al concorso nel reato di furto. La seconda ricorrente, invece, deduceva una violazione di legge e un vizio motivazionale, sostenendo che vi fosse un’incompatibilità tra le premesse e le conclusioni a cui era giunto il giudice di merito.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità di Entrambi i Ricorsi
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le impugnazioni, dichiarandole inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando i ricorsi non idonei a essere esaminati. La Corte ha applicato principi procedurali consolidati per motivare la sua scelta, evidenziando le carenze strutturali di entrambi gli atti di appello.
Le ragioni dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Per la seconda ricorrente, i motivi sono stati definiti ‘assolutamente generici, privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi’. In pratica, le sue doglianze erano mere affermazioni non supportate da un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata.
Per il primo ricorrente, la Corte ha rilevato che i motivi erano ‘riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’. Il ricorso, quindi, non introduceva nuovi elementi di critica né si confrontava specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a ripetere difese già respinte. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso di legittimità deve contenere una ‘critica analisi’ della decisione impugnata e l’enunciazione puntuale delle ragioni di diritto che lo giustificano.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. Il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto (giudizio di legittimità). Pertanto, non basta essere in disaccordo con la sentenza di appello; è obbligatorio dimostrare, con argomenti specifici e pertinenti, dove e come il giudice di merito abbia sbagliato nell’applicare la legge o abbia costruito una motivazione illogica o contraddittoria. Riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza confrontarsi con le ragioni della reiezione, equivale a chiedere un inammissibile nuovo giudizio sui fatti. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello ‘logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto’ e, di conseguenza, immune da vizi di legittimità.
Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte li ha condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso al giudizio di Cassazione è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali rigorosi, la cui violazione preclude l’esame del merito e comporta conseguenze economiche significative.
Per quale motivo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi presentati erano generici, non specifici, assertivi e, in un caso, meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era la principale carenza del motivo di ricorso di uno degli imputati?
Il motivo del ricorso di uno degli imputati era considerato riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte in precedenza. Mancava una critica analisi specifica delle argomentazioni della decisione impugnata e non enunciava puntualmente le ragioni di diritto che giustificavano il ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno, da versare alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il 25/02/1978 COGNOME NOME COGNOME nato a MOLFETTA il 16/10/1971
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, il primo, vizio motivazionale in relazione al responsabilità penale del ricorrente e al concorso del reato di furto; la seconda, violazione legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta incompatibilità tra premesse e conclusio del giudice di merito.
I motivi sopra richiamati della ricorrente COGNOME NOME sono inammissibili, in quanto assolutamente generici, privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto asserti
I motivi del ricorrente COGNOME NOME non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria criti analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferim motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2024