Inammissibilità Ricorso Cassazione: Perché i Motivi Generici Portano alla Sconfitta
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche e soprattutto sul rispetto delle regole procedurali. Una di queste, fondamentale nel giudizio di legittimità, è la specificità dei motivi di impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso cassazione presentato da un imputato e offrendo una lezione cruciale per chiunque si appresti a contestare una sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente era stato condannato per il grave reato di riciclaggio, previsto e punito dall’articolo 648-bis del codice penale. Attraverso il suo difensore, aveva deciso di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, sperando in un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. Con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha avuto come conseguenza non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e del pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’inammissibilità del Ricorso Cassazione per Mancanza di Specificità
Il cuore della decisione risiede interamente in un vizio procedurale. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente fossero “totalmente generici per indeterminatezza”. In altre parole, l’atto di ricorso era privo dei requisiti minimi di specificità richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Secondo la legge, chi impugna una sentenza non può limitarsi a esprimere un generico dissenso. Ha l’onere preciso di:
1. Dedurre censure specifiche: indicare quali punti determinati della decisione impugnata si contestano.
2. Indicare gli elementi a supporto: spiegare chiaramente quali sono le basi fattuali e giuridiche delle proprie lamentele.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contestare la correttezza della motivazione della sentenza d’appello in modo vago, senza fornire alla Corte gli strumenti per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. I giudici hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, il ricorso non specificava gli elementi concreti che ne avrebbero dovuto minare la validità. Questa carenza ha reso impossibile per la Suprema Corte svolgere la propria funzione di controllo sulla legittimità della decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari. La specificità non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere le ragioni della critica e valutare la fondatezza del ricorso. Un ricorso generico è un ricorso inutile: non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente. La decisione conferma che la strada per la Cassazione richiede rigore, precisione e una chiara articolazione delle proprie argomentazioni, pena l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione.
Cosa significa ‘inammissibilità del ricorso per cassazione’?
Significa che la Corte di Cassazione rifiuta di esaminare il merito del ricorso perché questo non rispetta i requisiti formali e procedurali previsti dalla legge, come ad esempio la specificità dei motivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi addotti erano totalmente generici e indeterminati. Il ricorrente non ha specificato in modo chiaro quali punti della sentenza impugnata contestava e su quali basi, violando così l’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648bis cod.pen., sono totalmente generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltant l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024.