Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’inammissibilità ricorso cassazione è una delle questioni più tecniche e delicate del processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, sottolineando come la genericità e l’aspecificità dei motivi di appello costituiscano un ostacolo insormontabile. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la precisione nell’articolazione delle difese sia cruciale sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria riguarda due persone condannate nei gradi di merito per reati gravi, tra cui rapina e favoreggiamento. I due imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, lamentando diversi vizi.
Un ricorrente contestava la sua condanna per rapina, sostenendo una motivazione omessa da parte dei giudici di secondo grado. Contestava inoltre la sua responsabilità per il reato di favoreggiamento. La seconda ricorrente, invece, lamentava la violazione delle norme sul concorso di persone nel reato e il mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione, avendo fornito l’auto usata per commettere i reati e per la fuga.
L’Inammissibilità Ricorso Cassazione e i Motivi Generici
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ma per ragioni distinte che meritano un’analisi approfondita. Per il primo ricorrente, il motivo relativo alla rapina è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha osservato che il motivo d’appello originario era assolutamente generico e non si confrontava con le solide prove a suo carico (descrizioni della vittima e filmati di videosorveglianza) citate nella sentenza di primo grado. Secondo un principio consolidato, se un motivo di appello è inammissibile sin dall’origine, non si può lamentare in Cassazione che la Corte d’Appello non lo abbia esaminato nel merito. Il secondo motivo, relativo al favoreggiamento, è stato respinto perché si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che svolge un giudizio di sola legittimità.
La Responsabilità del Complice e la Minima Partecipazione
Anche i motivi della seconda ricorrente sono stati respinti. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico, poiché non contestava efficacemente le argomentazioni della Corte d’Appello, che aveva basato la condanna per concorso in rapina sulle stesse dichiarazioni confessorie dell’imputata.
Per quanto riguarda il secondo motivo, ovvero la richiesta di applicazione dell’attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), la Corte ha offerto una spiegazione cruciale. Ha stabilito che fornire l’autovettura, risultata un “mezzo indispensabile per raggiungere i luoghi dei reati e fuggire”, non può essere considerato un contributo marginale. Per integrare l’attenuante, non basta un’efficacia causale minore rispetto a quella degli altri complici; è necessario che il ruolo sia talmente trascurabile che la sua assenza non avrebbe avuto conseguenze apprezzabili sullo sviluppo del crimine. In questo caso, l’auto era fondamentale, escludendo quindi ogni possibilità di applicare l’attenuante e contribuendo a determinare l’inammissibilità ricorso cassazione anche su questo punto.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi procedurali e sostanziali ben consolidati. In primo luogo, ha riaffermato che i motivi di impugnazione devono essere specifici, come richiesto dall’art. 581 c.p.p., e devono confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse doglianze o a chiedere una rilettura delle prove è un errore che porta direttamente all’inammissibilità. In secondo luogo, ha chiarito i confini del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Infine, sul piano sostanziale, ha ribadito l’interpretazione restrittiva dell’attenuante della minima partecipazione, legandola a un contributo oggettivamente marginale e non essenziale all’esecuzione del piano criminale.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, specifici e pertinenti. La decisione evidenzia che il successo di un ricorso in Cassazione dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla capacità di presentarle nel rispetto delle rigide regole processuali. L’inammissibilità ricorso cassazione non è solo un esito tecnico, ma la conseguenza di una strategia difensiva che non ha saputo superare i filtri previsti dalla legge per garantire l’efficienza e la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile se il motivo di appello era generico?
Perché, secondo un principio giurisprudenziale costante, se il motivo di appello originario era inammissibile per manifesta genericità, non si può lamentare in Cassazione la mancata considerazione di tale motivo da parte della Corte d’Appello. Manca l’interesse a ricorrere, in quanto l’eventuale accoglimento non porterebbe alcun vantaggio in sede di rinvio.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma non può procedere a una nuova e diversa ricostruzione e valutazione dei fatti.
Quando non si applica l’attenuante della minima partecipazione al reato?
L’attenuante non si applica quando il contributo del correo, pur essendo diverso o minore rispetto a quello degli altri, si rivela essenziale per la commissione del reato. Nel caso di specie, fornire l’auto per commettere le rapine e per la fuga è stato considerato un contributo indispensabile e non marginale, escludendo così l’applicazione della circostanza attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FAENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente COGNOME lamenta omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina di cui al ca è dedotto in carenza di interesse. Deve essere premesso che la Corte territo nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il predetto di rapina; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al co del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai rich canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta cert negativa atteso che il motivo di appello in esame era assolutamente generic privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. che impone la espo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. La difesa infatti, limitata ad affermare che la condanna del COGNOME COGNOME ordine alla rapina agosto 2020 sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni confessorie re dal coimputato NOME COGNOME (vedi pagg. 3 e 4 dell’atto di appello datat gennaio 2023); affermazione destituita di fondamento ) che non si confronta in alcun modo con le argomentazioni poste a fondamento della deliberazione del primo giudice (vedi pag. 11 della sentenze di primo grado: “la descrizione rapinatori fornita dalla vittima e rilevabile dai filmati ripresi dal s videosorveglianza consentiva di ravvisare nei due malviventi le caratterist fisiche di NOME e COGNOME NOME NOME“);
rilevato, pertanto, che deve ribadirsi il principio, di costante afferm giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d’intere ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abb correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile a origine per manifesta genericità, in quanto l’eventuale accoglimento d doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivaz (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non nnassimata).
rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente COGNOME lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al re favoreggiamento è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento d decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzion valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e con alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di p
grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato pluralità di elementi (conversazioni intercettate e dichiarazioni confessor COGNOME) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al di cui all’art. 378 cod. pen. (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in term contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa se rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente COGNOME lamenta violazione dell’art. 110 cod. pen. è aspecifico in quanto non si conf adeguatamente con le argomentazioni con i quali i giudici di appello, con perco motivazionale coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illo manifeste, hanno ritenuto che la ricorrente abbia concorso alla commissione d contestati reati di rapina ai sensi dell’art. 110 cod. pen., anche in conside delle dichiarazioni confessorie dell’imputata (vedi pag. 15 della sentenza di grado e pag. 8 della impugnata sentenza);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente COGNOME lamenta violazione dell’art. 114 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimen dell’invocata attenuante è manifestamente infondato. I giudici di appello, percorso argomentativo esente da contraddizioni ed illogicità, hanno ritenuto il contributo della ricorrente non possa essere definito nninimale in consideraz del fatto che l’autovettura messa a disposizione dalla COGNOME «costituiva m indispensabile per raggiungere i luoghi dei reati e fuggire» (vedi pag. 8 sentenza impugnata). Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretto u principio di diritto secondo cui, ai fini dell’integrazione della circostanza at della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficient minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concre nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che mancanza non avrebbe comportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttiva dell’evento così da risultare trascurabile nell’eco generale dell’iter criminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., 274037-P_IVA; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrileva sicuramente non ravvisabile nel caso di specie;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in ata 7 maggio 2024 Il ·nsig COGNOME e COGNOME
Il Pres