Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, sia del tutto generico, non confrontandosi con le assai ampie e puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 4-8);
ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133);
osservato, quanto al secondo motivo in tema di procedibilità, che la Corte di appello – con motivazione anch’essa ignorata dal ricorrente – ha rilevato che il delitto di ricettazione è procedibile d’ufficio, mentre l’asserita improcedibilità per i reato presupposto risulterebbe comunque irrilevante ai sensi dell’art. 648, ultimo comma, cod. pen. («Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che la parte civile ha depositato memoria e nota spese in data 20 maggio 2024, senza il rispetto dei quindici giorni liberi, dovendosi individuare nel 18 maggio 2024 l’ultimo giorno utile (cfr. Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, COGNOME, Rv. 283932: in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano “a ritroso”, in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza);
osservato che nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima
dell’udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile. Così deciso il 04/06/2024.