Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità richiesti per un ricorso, sottolineando le ragioni che portano a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, ribadendo la distinzione fondamentale tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la valutazione delle prove a suo carico e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Suprema Corte non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su diversi pilastri procedurali. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. L’imputato ha contestato l’utilizzabilità di alcune dichiarazioni, ma senza argomentare in modo specifico come l’eliminazione di tale prova avrebbe potuto modificare l’esito del giudizio. Questo concetto è noto come ‘prova di resistenza’: se la condanna si regge solidamente su altri elementi, la contestazione di una singola prova non è sufficiente a invalidarla.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Cassazione ha evidenziato come il ricorrente stesse in realtà cercando di ottenere una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio. Questo tipo di richiesta è preclusa nel giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte valutative fatte dai giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza spiega dettagliatamente perché i motivi del ricorso non potevano essere accolti. La Corte di Cassazione ha affermato che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello era puntuale, dettagliata e fondata su una pluralità di elementi probatori. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili.
Di conseguenza, anche le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sono state dichiarate inammissibili. La Corte ha osservato che, mancando un confronto effettivo e critico con le argomentazioni logiche del giudice di merito, anche queste richieste perdevano di fondamento. Infine, una memoria difensiva successiva è stata parimenti respinta, poiché si limitava a riproporre le stesse censure già ritenute inammissibili.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un rigoroso controllo di legittimità che richiede motivi specifici, pertinenti e non manifestamente infondati.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: la genericità delle contestazioni, che non superavano la ‘prova di resistenza’, e il tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata ai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità.
Cos’è la ‘prova di resistenza’ menzionata nell’ordinanza?
È un criterio utilizzato dalla Cassazione per verificare se una condanna resterebbe valida anche escludendo l’elemento di prova contestato dal ricorrente. Se le altre prove sono sufficienti a giustificare la stessa decisione, il motivo di ricorso viene respinto perché non è decisivo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41373 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento della responsabilità dell’imputato sulla base di una pluralità di altri elementi di valutazione diversi dalle dichiarazioni rese dall’imputato all’agente di P.G. e va ribadito che, se con il ricorso per cassazione si deduce l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per specificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, perché è necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, sono sufficienti a giustificare l’identico convincimento (ex multis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452) e questa illustrazione manca nel ricorso in esame;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza in ordine alla disponibilità del terreno e della riferibilità all’imputato della coltivazione per la produzione di sostanza stupefacente;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena;
ritenuto che la memoria del 20 novembre 2025 prodotta dall’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, si riporta alle medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili, oltre a ribadire argomenti già valutati e ritenuti inammissibili per le ragioni già sopra esposte;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’ 1 dicembre 2025 Il Presidente