Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1647 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1647 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’Appello di Ancona Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie e i motivi aggiunti depositati dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, trasmesse in data 18.10.2025, 8.11.2025, 11.11.2025, 14.11.1025 e 29.11.2025.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Ancona, in data 9 maggio 2025, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di COGNOME NOME vo ad ottenere la revisione della sentenza n. 930/20 emessa dalla Corte di Appello di Bologna del 7.2.2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 19.7.2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine a tutti i reati a lui ascritti, eccetto che per il reat associazione a delinquere sub capo A) in relazione al quale si determinava la pena in anni tre di reclusione, oltre pene accessorie, spese processuali e statuizioni civili.
Nell’istanza di revisione presentata alla Corte di Appello di Ancona la difesa aveva dedotto: a) violazione dell’art. 630 lett. a) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 930/20, emessa nell’ambito del procedimento n. 1799/13 R.G.N.R., era inconciliabile con quella della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 524/17, connessa al procedimento penale n. 1799/13 RGNR, con la quale tutti gli imputati venivano assolti per non
aver commesso il fatto; b) violazione dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., in quanto la perizia del prof. COGNOME, attestante la validità delle cure e delle somministrazioni mediche effettuate dal COGNOME ai singoli pazienti, stante l’assenza di incidente probatorio la cui richiesta era stata respinta dal GIP, costituiva “prova nuova” e su tale presupposto la difesa chiedeva che fosse disposta perizia; c) violazione dell’art. 630 lett. d) cod. proc. pen., in quanto la sentenza oggetto della richiest di revisione era stata pronunciata in conseguenza di una falsa valutazione degli atti del giudizio con un ulteriore errore di fatto costituito dalla “mancata periz medica sugli effetti del GH”; d) violazione dell’art. 630 lett. a) cod. proc. pen l’imputazione contestata nel procedimento definito con la sentenza oggetto di revisione era la stessa che aveva dato luogo al procedimento penale n. 3456/21 RGNR Procura di Pesaro, definito con sentenza n. 201/21 del Tribunale di Pesaro con cui COGNOME veniva assolto perché il fatto non costituisce reato, nonché al procedimento penale n. 5737/16 RGNR Procura RAGIONE_SOCIALE, definito con sentenza di assoluzione con la stessa formula del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dell’11.2.2025.
La Corte di Ancona, come già detto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza sulla base delle seguenti considerazioni:
a) Il primo motivo in ordine alla violazione di cui all’art. 630 lett. a) cod. proc pen. si presenta del tutto generico, in quanto non viene esplicitato in che termini la motivazione oggetto dell’istanza sarebbe inconciliabile con quella pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 18.5.2017. La Corte sottolinea che non si ravvisa neppure in astratto la lamentata inconciliabilità, in quanto non si tratta degli “stessi fatti”: nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio venivano contestati svariati episodi di corruzione volti ad ottenere in contropartita una serie di utilità di varia natura, dalle sponsorizzazione di congressi RAGIONE_SOCIALE a contributi a RAGIONE_SOCIALE. Nel procedimento oggetto di revisione le contestazioni attengono alla commissione di reati in violazione delle norme sul corretto svolgimento di attività agonistica.
Il quarto motivo relativo alla violazione dell’art. 630 lett. a) cod. proc. pen è ancora una volta fondato su una non corretta lettura delle imputazioni che, anche in questo caso, si assumono essere uguali perché “attinenti a fatti analoghi”: COGNOME è stato assolto dal Tribunale di Pesaro e dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per i reati di cui all’art. 348 cod. pen. – per aver abusivamente esercitato la professione medica pur essendo stato radiato dall’RAGIONE_SOCIALE – e di cui all’art. 586 bis cod. pen. (norma in continuità con l’art. 9 L. 376/2000) – per aver prescritto e procurato farmaci contenenti sostanze dopanti a svariati clienti frequentatori della palestra RAGIONE_SOCIALE. I fatti di cui alla sentenza oggetto della richiesta di revisione sono completamente diversi e l’assoluzione dal delitto di cui all’art. 348 cod. pen. è fondata sulla pendenza del ricorso alla Commissione
Centrale per gli Esercenti la Professione Sanitaria interposto dal COGNOME al provvedimento di radiazione, che non poteva ritenersi esecutivo e, quindi su ragioni che esulano del tutto dal merito della vicenda. L’assoluzione del COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 586 bis cod. pen. decisa dai Giudici di Pesaro e d RAGIONE_SOCIALE era fondata sul rilievo che gli atleti cui il COGNOME aveva somministrato farmaci contenenti sostanze dopanti non svolgevano – a differenza di quelli richiamati in tutti i reati fine della sentenza oggetto di revisione – attività agonist con conseguente inconfigurabilità della fattispecie contestata.
c) In relazione al secondo motivo, la Corte, dopo aver evidenziato l’inammissibilità TARGA_VEICOLO di una richiesta di perizia avente carattere meramente esplorativo, ha sottolineato la superfluità della richiesta della difesa alla luce dell numerose intercettazioni e della solida piattaforma probatoria su cui è fondata la sentenza definitiva.
d) Privo di pregio è il terzo motivo secondo cui la sentenza in oggetto sarebbe stata emessa in conseguenza di una falsa valutazione degli atti del giudizio, in quanto il COGNOME sarebbe stato ritenuto promotore di un’associazione inesistente, in quanto gli altri soggetti che la costituivano sono stati assolti con la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 7.2.2020. In realtà i coimputati COGNOME e COGNOME non sono stati assolti né dall’associazione né dai reati fine, essendosi la Corte di Appello di Bologna limitata a prendere atto della estinzione dei reati per intervenuta prescrizione degli stessi.
4. Avverso la predetta sentenza COGNOMECOGNOME tramite il suo difensore, ha propo ricorso per Cassazione, sollevando due motivi.
La difesa dopo aver ricopiato l’istanza di revisione, con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 630 cod. proc. pen., richiamando i principi giurisprudenziali in tema di revisione e, in particolare, sottolineando che prova nuova può essere considerata anche una diversa valutazione tecnico scientifica fondata su nuove metodologie più raffinate ed evolute e che l’inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non deve essere intesa come contraddittorietà logica, ma deve essere intesa in termini di oggettiva incompatibilità tra i fatti. La dife richiama anche la giurisprudenza in tema di revisione secondo cui ricorre l’ipotesi di cui all’art. 630 lett. a) cod. proc. pen. quando una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di associazione per delinquere sia seguita da altra sentenza irrevocabile che assolva ulteriori imputati dall’identica imputazione per insussistenza del fatto, dovendosi riconoscere un’effettiva incompatibilità fra i fatt stabiliti a fondamento delle due decisioni (Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013, dep. 2014, Gullo, Rv. 257849 – 01).
Con il secondo motivo, la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, richiamando la giurisprudenza in tema di revisione.
Il procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non si confronta minimamente con il percorso argomentativo dell’impugnato provvedimento limitandosi a ribadire le proprie tesi e l’erroneità in punto di diritto della decisione.
6. Il 18 ottobre 2025 la difesa ha trasmesso a mezzo pec motivi aggiunti, ribadendo che non può ritenersi sussistente l’associazione per delinquere in quanto la sentenza di secondo grado ha assolto tutti gli altri eventuali partecipi dell’associazione. Inoltre la difesa ha ribadito di aver richiesto incidente probatorio che è stato negato.
In data 8.11.2025 la difesa ha presentato una memoria di replica alla requisitoria del procuratore Generale. La difesa ha evidenziato che i reati fine contestati all’indagato sono stati dichiarati prescritti e che quindi non vi è stat alcun accertamento giudiziario sull’esistenza degli stessi. Inoltre la difesa osserva che i procedimenti penali, quello radicato per competenza presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e quello radicato per competenza presso il Tribunale di Busto Arsizio nascono dalla stessa indagine con i medesimi indagati, tranne il DottCOGNOME COGNOME, che era indagato a RAGIONE_SOCIALE.
In data 11.11.2025, 14.11.2024 e 29.11.2025 la difesa ha trasmesso altre memorie integrative, ribadendo la fondatezza dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I motivi proposti sono manifestamente infondati.
La Corte, secondo giurisprudenza ormai consolidata (cfr., fra le tante, Corte cost. n. 32 del 1963, n. 37 del 1970 e n. 8 del 1971) ritiene che sia manifestamente infondata la questione che si riveli «ictu ()cui/ priva di ogni consistenza», ovvero che riproponga pedissequamente una questione già dichiarata non fondata in difetto «di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione» (Sez. 3, n. 33415 del 19 maggio 2023).
La funzione tipica dell’impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019).
Nel caso in esame, il difensore dopo aver integralmente richiamato l’istanza di revisione, si è limitato nei motivi di impugnazione a riportare la giurisprudenza di legittimità in tema di revisione, senza confrontarsi minimamente con l’articolata motivazione del provvedimento impugnato che ha risposto in maniera puntuale a tutte le doglianze difensive.
L’inammissibilità dei motivi principali si riverbera sui motivi aggiunti, anche ove più specifici nel senso della rappresentazione della doglianza.
Giova qui ribadire, invero, che nel ricorso per cassazione, l’indicazione di motivi generici, in violazione dell’art. 581, lett. c) cod. proc. pen. nell’att impugnazione rende inammissibile il proposto gravame anche se successivamente vengono depositati motivi “nuovi” ad integrazione, nei termini di legge per questi ultimi previsti (Sez. 1, n. 4641 del 3/12/1991, dep. 1992, Andricciola, Rv. 190733; Sez. 5, n. 472 del 8/3/1985, Villella, Rv. 168929).
L’affermazione è stata ritenuta valida sia nella costruzione del processo previgente all’attuale codice di rito che in quest’ultimo, in cui, al quarto comma dell’art. 593 cod. proc. pen. è previsto che «fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati in cancelleria del giudice dell’impugnazione motivi nuovi…» cui subito dopo si aggiunge l’altra disposizione secondo cui «L’inammissibilità dell’impugnazione si estende a motivi nuovi». Tale ultima norma è di carattere AVV_NOTAIO ed è pertanto, applicabile anche al ricorso per cassazione.
In conclusione, «l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi» (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158) e, si aggiunge, anche al fine di evitare surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5 n. n. 31264 del 9/7/2025; Sez. 1, n.31584 del 27.4.2022; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850).
L’inammissibilità dell’impugnazione si estende anche alle memorie integrative che non possono sanare il vizio originario del ricorso.
2. In considerazione della declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 09/12/2025