Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Regola della Specificità dei Motivi
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito processuale che impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire uno dei motivi più comuni di tale decisione: la genericità e la ripetitività dei motivi di ricorso. Il caso in esame riguarda un imputato la cui impugnazione è stata respinta proprio per non aver superato questo fondamentale vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Grosseto e successivamente dalla Corte d’Appello di Firenze per una serie di reati, tra cui furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado riguardo alla pena, aveva confermato la sua responsabilità penale.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello su vari punti: dall’affermazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni, all’applicazione di un’aggravante per il furto, fino al mancato riconoscimento di attenuanti e alla determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 giugno 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: la necessità della specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni logiche e coerenti dalla Corte d’Appello.
L’atto di impugnazione, infatti, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni difensive senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Mancava, in altre parole, una critica puntuale e specifica delle argomentazioni che avevano portato i giudici d’appello a confermare la colpevolezza. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, che stabilisce come un ricorso non possa essere una semplice replica di quanto già discusso nei gradi di merito, ma debba individuare con precisione gli errori di diritto imputabili alla decisione contestata.
La genericità dei motivi come causa di inammissibilità del ricorso
Il ricorso è stato considerato aspecifico e, quindi, inammissibile, perché non è riuscito a scalfire la logicità e la completezza delle motivazioni della Corte territoriale. Ogni punto sollevato dal ricorrente (dalla resistenza a pubblico ufficiale alla valutazione delle attenuanti) aveva già trovato una risposta esaustiva nella sentenza d’appello, e il ricorso non ha aggiunto nuovi elementi di critica giuridica idonei a rimettere in discussione quella valutazione.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per questo motivo, l’atto di impugnazione deve essere redatto con estrema precisione, evitando di riproporre argomenti già vagliati.
L’esito di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata, unico modo per superare il severo filtro di ammissibilità della Suprema Corte.
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi e non contengono una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In sostanza, quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice del merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e preciso le parti della sentenza che contengono l’errore di diritto e spiegare dettagliatamente perché la decisione del giudice precedente è giuridicamente sbagliata, confrontandosi direttamente con le motivazioni di quella sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze, in parziale della sentenza del Tribunale di Grosseto in punto di pena, ha confermato l’affermaz di responsabilità di COGNOME NOME NOME ordine ai reati di cui agli artt. 624, 62 2, 337, 81 cpv, 582 cod. pen.
L’imputato ricorre per cassazione avverso la prefata sentenza deducendo mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermaz penale responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché per aggravato di lesioni volontarie; all’applicazione della circostanza aggravante ex art. 625, co. 1, n. 2, cod. pen.; al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, al giudizio di prevalenza stesse rispetto alla contestata aggravante, nonché alla determinazione della pen
Il ricorso è inammissibile poiché i motivi di ricorso riproducono profili di censu già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (quanto al primo mo v. pp. 9 e 10; quanto al secondo motivo, pp. 10, 11; quanto al terzo motivo, pp 13; quanto al quarto motivo, pp. 14 e 15; quanto al quinto motivo, pp. 15, 16 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a bas sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, NOME e altri, Rv. 254584; Sez. U 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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