Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici o Nuovi
L’accesso al giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione è subordinato a requisiti rigorosi, la cui violazione può portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione. Un’ordinanza recente offre spunti preziosi su due cause classiche di inammissibilità: la proposizione di motivi non dedotti nel precedente grado di giudizio e la generica riproposizione delle stesse doglianze già respinte in appello. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i confini del ricorso in Cassazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente sollevava diverse questioni, tra cui la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), il mancato riconoscimento di attenuanti e una valutazione della pena ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla corretta formulazione dei motivi. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Analisi dei Principi Giuridici
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano un’analisi dettagliata.
Il Divieto di Motivi Nuovi in Cassazione
Il primo motivo di ricorso, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato giudicato inammissibile non solo perché manifestamente infondato, ma soprattutto perché la questione non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. La Corte ribadisce un principio cardine: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter introdurre nuove strategie difensive. Le questioni devono seguire un percorso graduale nei vari gradi di giudizio, e ciò che non è stato contestato in appello non può, di regola, essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità.
La Genericità dei Motivi e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Gli altri motivi, riguardanti le attenuanti, la recidiva e il trattamento sanzionatorio, sono stati considerati generici e reiterativi. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la ‘motivazione congrua’ fornita da quest’ultima. Il ricorso per Cassazione deve evidenziare vizi logici o violazioni di legge specifici nella sentenza impugnata, non può limitarsi a chiedere una nuova e diversa valutazione dei medesimi elementi, operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Spese e Cassa delle Ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., una sanzione economica. Il ricorrente è condannato non solo a pagare le spese del procedimento, ma anche a versare una somma alla cassa delle ammende. Tale importo, determinato equitativamente dalla Corte, ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti in violazione delle regole processuali.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale e della strategia processuale nel ricorso per Cassazione. Evidenzia come la superficialità o la genericità nella formulazione dei motivi possano condurre a un esito sfavorevole di inammissibilità del ricorso Cassazione, precludendo ogni esame di merito e comportando significative conseguenze economiche. Per avere successo in sede di legittimità, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e critiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, evitando di introdurre argomenti nuovi o di riproporre sterilmente le difese già svolte.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non sollevato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. anche perché non era stato dedotto nei motivi di appello, confermando il principio che non si possono introdurre questioni nuove nel giudizio di legittimità.
Cosa succede se i motivi del ricorso per Cassazione sono una semplice ripetizione di quelli d’appello?
Se i motivi sono generici e si limitano a reiterare questioni già esaminate e respinte con motivazione congrua dal giudice d’appello, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7640 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il 07/08/1995
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente COGNOME NOME riferito alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre a non essere stato dedotto nei motivi di appello (cfr. Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782);
ritenuto che le altre questioni dedotte in punto di mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell’attenuante dell’art. 62 comma 1, n.3 c.p., nonché in punto di recidiva e trattamento sanzionatorio, oltre ad essere manifestamente infondate, risultano generiche perché reiterative dei motivi di appello, già vagliati con motivazione congrua, le cui argomentazioni non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Il Consigl’ estensore
Così deciso il 20 gennaio 2025