Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono infondati
L’ordinanza n. 41768/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico dei principi che regolano l’inammissibilità del ricorso in Cassazione in materia penale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda, poiché i motivi presentati erano manifestamente infondati, ripetitivi e miravano a una rivalutazione dei fatti, compito precluso al giudice di legittimità. Questo caso ci permette di analizzare i confini del giudizio in Cassazione e i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere.
I Fatti del Ricorso
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi.
- Primo Motivo: Errata esclusione della desistenza volontaria. Il ricorrente contestava la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva escluso l’istituto della desistenza volontaria sostenendo che l’interruzione dell’azione criminosa non fosse stata una libera scelta, ma una conseguenza diretta dell’intervento delle forze dell’ordine.
- Secondo Motivo: Mancata concessione delle attenuanti generiche. Si lamentava la non applicazione delle attenuanti generiche, considerate un diritto dell’imputato.
- Terzo Motivo: Omessa motivazione sulla sospensione condizionale. Infine, si denunciava un vizio di motivazione per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Analisi e Decisione: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per tutti. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
Sul primo motivo, i giudici hanno osservato che le doglianze erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte in appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse questioni. L’abbandono della condotta criminale a causa dell’arrivo della polizia, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, esclude la ‘volontarietà’ richiesta per la desistenza.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che la loro concessione è una valutazione discrezionale del giudice di merito. In questo caso, il diniego era fondato sulla ‘negativa personalità dell’imputato’, una motivazione ritenuta logica e priva di vizi. La Corte ha inoltre ricordato un principio fondamentale: il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione quelli ritenuti decisivi.
Infine, anche il terzo motivo sulla sospensione condizionale è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura condotta del reo, basandosi non solo sulla gravità del reato, ma anche su aspetti soggettivi della sua personalità. Questa valutazione, tipicamente di merito, è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è immune da illogicità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è emblematica perché riafferma con forza i limiti del giudizio di Cassazione. Non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è la sanzione processuale per chi tenta di superare questi confini, presentando motivi non specifici, ripetitivi o che sollecitano un nuovo esame delle prove. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a formulare ricorsi che si concentrino esclusivamente sui vizi di legittimità, evitando di riproporre questioni di fatto già ampiamente dibattute e decise nei gradi di merito.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere argomenti già dedotti e respinti in appello (motivo non specifico), quando è manifestamente infondato, o quando chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, che è compito esclusivo dei giudici di merito.
È sufficiente la valutazione negativa della personalità dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte, una motivazione che nega le attenuanti generiche basandosi sulla negativa personalità dell’imputato è esente da illogicità ed è sufficiente. Il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può fondare la sua decisione su quelli ritenuti decisivi.
Come valuta il giudice la concessione della sospensione condizionale della pena?
Il giudice effettua un giudizio di prognosi sul comportamento futuro del condannato. Questa valutazione non si basa solo sulla gravità astratta del reato, ma esamina anche aspetti soggettivi della personalità dell’imputato e la sua capacità a delinquere per prevedere la probabilità di una non reiterazione dei reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti il ricorso e le conclusioni scritte tardivamente presentate nell’interesse di NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell’esclusione dell’istituto della desistenza volontaria, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata (ove si sottolinea che l’abbandono della condotta criminosa è stato conseguenza dell’intervento delle forze dell’ordine), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata in cui si rileva la negativa personalità dell’imputato) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente