Inammissibilità ricorso Cassazione: quando i motivi sono troppo generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso Cassazione a causa della sua eccessiva genericità. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un’impugnazione efficace e quali le conseguenze di un atto non conforme alla legge.
I fatti del caso
Due soggetti venivano condannati in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’accusa riguardava una polizza assicurativa risultata essere provento di un furto. La Corte territoriale aveva motivato la sua decisione sulla base di elementi chiari ed evidenti che provavano la responsabilità degli imputati. Inoltre, la sentenza aveva dettagliato le ragioni della quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria della sanzione) e del diniego di benefici di legge. Contro questa decisione, i due imputati proponevano ricorso per Cassazione.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze dei ricorrenti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La ragione? L’assoluta genericità dei motivi proposti. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione era privo di qualsiasi critica argomentata e specifica contro la sentenza della Corte d’Appello. Questo difetto ha reso impossibile per la Corte valutare la fondatezza delle lamentele, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che i ricorrenti non hanno mosso alcuna contestazione puntuale alle argomentazioni della sentenza di secondo grado. Nello specifico, l’atto di ricorso non conteneva alcun cenno critico riguardo a:
1. L’accertamento della responsabilità: Non venivano contestati gli elementi di prova che la Corte d’Appello aveva ritenuto chiari ed evidenti per fondare la condanna per ricettazione.
2. La dosimetria della sanzione: Non veniva criticato il percorso logico seguito dai giudici per determinare l’entità della pena.
3. Il diniego dei benefici di legge: Non venivano fornite argomentazioni per contrastare la decisione di non concedere i benefici.
Questa carenza rende il ricorso non conforme ai requisiti di specificità imposti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non limitarsi a una generica lamentela. Di conseguenza, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, data la colpa evidente nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso in Cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Per evitare una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione, è fondamentale che l’atto non solo enunci i motivi di dissenso, ma li articoli in modo specifico, dettagliato e pertinente rispetto alle motivazioni del provvedimento che si intende impugnare. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi, in quanto non conteneva alcuna critica argomentata e specifica contro l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, violando i requisiti degli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Quali aspetti della sentenza di secondo grado non sono stati specificamente contestati nel ricorso?
Il ricorso non ha mosso critiche specifiche riguardo agli elementi di prova sulla responsabilità per ricettazione, alla dosimetria della sanzione inflitta e al negato accesso ai benefici di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME POMPEI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso, soggettivamente complesso ma recante motivi unitari, va dichiarato inammissi per l’assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna critica argomentata all’a motivazionale della sentenza impugnata, né alcuna fondata violazione della legge penale sostanziale o processuale, sia in tema di accertamento della responsabilità, che in punt dimensione sanzioNOMEria.
1.1. In particolare, alcun accenno si legge nei motivi di ricorso circa l’argomentare della ordine alla specifica fattispecie portata al suo esame con i mortivi di gravame spesi nel m elementi chiari ed evidenti della riscontrata responsabilità per il reato di ricettazione assicurativa provento di furto; dosimetria della sanzione e negato accesso ai benefici di l talché il ricorso appare privo della necessaria specificità richiesta a pena di inammissibili artt. 581 e 591 cod. proc. pen..
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa del ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.