Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’inammissibilità ricorso cassazione presentato da un imputato. Questa decisione offre spunti fondamentali sui requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per essere esaminato dalla Suprema Corte. Analizziamo insieme i dettagli del caso e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di L’Aquila. I giudici di secondo grado avevano parzialmente riformato una decisione del Tribunale di Chieti, escludendo l’aggravante della recidiva ma confermando la responsabilità di un individuo per il reato di trasporto di sostanze stupefacenti. La pena era stata rideterminata in sei anni di reclusione e 27.000 euro di multa.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo principale sollevato era un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della sua colpevolezza.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione: La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede interamente nella modalità con cui i motivi di ricorso sono stati formulati. Secondo i giudici, il ricorso era privo della necessaria critica analitica delle argomentazioni della Corte di Appello. Mancava, inoltre, una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’impugnazione.
In sostanza, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che la Cassazione ha ritenuto logica, congrua e corretta in punto di diritto. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato immune da vizi di legittimità e quindi inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Richiamando precedenti sentenze, tra cui una delle Sezioni Unite, ha ribadito che un atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione che si contesta. Non è sufficiente una generica doglianza o una semplice riproposizione di tesi già respinte nei gradi di merito.
Il ricorrente ha l’onere di individuare con precisione i punti della motivazione che ritiene errati e di spiegare perché, dal punto di vista logico o giuridico, tali punti siano viziati. Nel caso di specie, questa analisi critica è mancata. I motivi del ricorso non sono riusciti a scalfire la coerenza e la logicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello per giungere alla condanna. Questa carenza ha reso l’impugnazione inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Requisiti di Specificità per un Ricorso Efficace
La pronuncia in esame è un monito importante per la difesa tecnica. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata perizia e non può limitarsi a una sterile contrapposizione alla decisione impugnata. È indispensabile un confronto serrato e puntuale con le ragioni del giudice, evidenziando in modo chiaro e specifico i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) che si intendono denunciare.
L’esito del caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, dimostra come la superficialità nella formulazione dei motivi di ricorso porti non solo al rigetto dell’impugnazione, ma anche a conseguenze economiche negative.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi di una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base alla decisione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Quale principio ha ribadito la Corte in merito ai requisiti di un ricorso?
La Corte ha ribadito il principio secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una generica contestazione. È necessario che l’atto di impugnazione contenga una critica puntuale e argomentata della decisione del giudice inferiore, indicando chiaramente i vizi di logica o di diritto riscontrati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME nella misura di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa in relazione al trasporto di sostanza stupefacente di cui all’art.73 comma 1 dPR 309/90.
L’imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presi nte