Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi criteri che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. Il caso riguarda un ricorso avverso una condanna per falsa testimonianza, ma la decisione si concentra su aspetti procedurali cruciali, confermando l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi sono generici o mirano a una rivalutazione dei fatti. Questo principio è fondamentale per comprendere il ruolo e i limiti della Suprema Corte nel nostro ordinamento giuridico.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’articolo 372 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi. Le sue censure riguardavano la valutazione della sua responsabilità penale, l’analisi delle prove raccolte, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, infine, l’asserita estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Valutazione della Suprema Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. La decisione si basa su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che evidenziano i limiti invalicabili per chi si rivolge al massimo organo della giurisdizione penale.
Motivi Meramente Riproduttivi e Tentativo di Rivalutazione del Merito
Il primo punto cruciale riguarda la natura dei motivi presentati. I giudici hanno riscontrato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una riproposizione di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). In sostanza, l’imputato non ha sollevato specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha cercato di sollecitare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti a lui più favorevole. Questo tentativo è stato giudicato inammissibile, poiché la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di merito dove si può riesaminare il fatto, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge.
La Questione della Prescrizione e il Rilievo della Recidiva
Il secondo argomento, relativo alla prescrizione del reato, è stato liquidato come “manifestamente infondato”. La Corte ha sottolineato che tale infondatezza derivava dalla “ritenuta recidiva” dell’imputato. La recidiva, ovvero la condizione di chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente, ha un impatto diretto sui termini di prescrizione, solitamente allungandoli. Di conseguenza, il calcolo effettuato dalla difesa per sostenere l’estinzione del reato era errato, rendendo la relativa censura palesemente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è sintetica ma perentoria. Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono generici e riproduttivi, cercando di ottenere una nuova valutazione del merito della causa, compito precluso alla Corte di Cassazione. Inoltre, la doglianza sulla prescrizione è palesemente infondata a causa della recidiva dell’imputato. La combinazione di questi elementi ha portato la Corte a concludere che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo un esame più approfondito delle questioni sollevate. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione deve essere strutturato su precise violazioni di legge e non può trasformarsi in un appello mascherato. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, senza limitarsi a ripetere argomenti già discussi o a proporre una propria versione dei fatti. La decisione conferma inoltre che questioni come la prescrizione devono essere valutate tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, inclusa la recidiva, e che un’eccezione palesemente infondata contribuisce a rendere inammissibile l’intero ricorso. Per l’imputato, la decisione comporta la definitività della condanna e l’obbligo di sostenere ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già valutate nei precedenti gradi di giudizio e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Per quale ragione la richiesta di prescrizione del reato è stata respinta?
La richiesta è stata giudicata manifestamente infondata perché non teneva conto della recidiva dell’imputato, una condizione che modifica i termini necessari per l’estinzione del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17131/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 37 Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazio alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla estinzione del reato per
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di c adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valut prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, quan prescrizione, manifestamente infondati in ragione della ritenuta recidiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.