Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’esito di un processo non è mai scontato, ma ci sono regole precise che disciplinano come e perché si può contestare una decisione. Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, la specificità dei motivi diventa cruciale. Un’ordinanza recente ci offre un esempio lampante di come la genericità e la ripetitività delle censure portino a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, chiudendo di fatto la porta a una revisione della condanna. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). Insoddisfatto della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato decide di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a una serie di motivi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare all’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su diversi punti critici, tra cui:
1. La presunta violazione del principio di correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza di condanna, con particolare riferimento a una circostanza aggravante.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Errori nella dosimetria della pena.
4. La mancata applicazione di una riduzione di pena legata a una specifica attenuante.
Nonostante l’apparente solidità delle argomentazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato in toto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato in modo chiaro e netto perché il ricorso non potesse essere accolto. Le ragioni evidenziano errori strategici comuni che possono compromettere l’esito di un’impugnazione.
Innanzitutto, il primo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione, è stato ritenuto inammissibile per due ragioni: non era stato sollevato in modo specifico nel precedente grado di giudizio (l’appello) ed era comunque formulato in modo generico rispetto a quanto già affermato dalla Corte territoriale, la quale aveva chiarito che l’aggravante era stata di fatto contestata.
Per quanto riguarda tutti gli altri motivi, la Corte li ha liquidati come inammissibili perché erano, da un lato, una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e, dall’altro, aspecifici. Con il termine “aspecifici”, la Corte intende che i motivi non si confrontavano realmente e criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, la difesa si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni, senza spiegare perché la decisione della Corte d’Appello fosse giuridicamente sbagliata alla luce delle sue specifiche motivazioni. Questo trasforma il ricorso in un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che esula dai compiti della Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è essenziale che i motivi presentati siano nuovi, specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata. Non basta ripetere le proprie ragioni; occorre dimostrare, con precisi riferimenti giuridici, dove e perché il giudice di grado inferiore ha sbagliato nell’applicare la legge. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano in parte generici, in parte non sollevati specificamente in appello e, per il resto, meramente riproduttivi di censure già valutate nei gradi di merito, senza un reale e critico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è aspecifico?
Secondo l’ordinanza, un motivo è aspecifico quando non si confronta direttamente con le argomentazioni della sentenza che si impugna, limitandosi a ripetere doglianze generiche o già presentate, senza indicare il preciso vizio di legge commesso dal giudice precedente.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina nel merito le questioni sollevate. Inoltre, come stabilito nel dispositivo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16864/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990), la memoria prodotta dall’imputato /
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla violazione del divieto di correlazione tra sentenza in ordine alla ritenuta aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1 al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 , bis cod. pen., alla dosimetria della pena, alla mancata riduzione della sanzione nella misura di un terzo per effe del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen e del giudizio di prev della attenuanttrispetto all’aggravante;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non specificamente dedotto in appe e, comunque, perché generico rispetto all’assunto della Corte, secondo cui l’aggravante sarebbe stata contestata in fatto, e, quanto agli altri, perché, da una parte, meramente riprodutt censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché aspecifici i ris alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.