Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede precisione tecnica e argomentazioni rigorosamente giuridiche. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso mal formulato possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme perché i motivi generici o meramente ripetitivi non trovano spazio nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo vaglio di legittimità. Il fulcro della sua difesa si concentrava sulla contestazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute dal ricorrente non sufficientemente credibili per fondare un giudizio di colpevolezza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il ricorrente basava il suo appello su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello nell’affermare la sua responsabilità penale. Le argomentazioni, tuttavia, si traducevano in una critica diretta alla valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni della vittima del reato.
Questo approccio si è rivelato fatale. La Corte di Cassazione, infatti, non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione nel merito, come la credibilità di un testimone, esula completamente dal suo ‘perimetro cognitivo’. Questo errore strategico ha condotto direttamente all’inammissibilità del ricorso in Cassazione, come previsto dall’art. 591 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha liquidato il ricorso con una motivazione tanto sintetica quanto inappellabile. I giudici hanno evidenziato due difetti capitali:
- Contestazioni di Fatto: Le doglianze del ricorrente erano volte a censurare l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Si tratta di una valutazione di merito, riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado, e non sindacabile in sede di legittimità.
- Motivi Meramente Riproduttivi: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non ha instaurato un ‘effettivo e puntuale confronto’ con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata giudicata lineare e logica. In pratica, l’atto di appello era una mera riproduzione di rilievi già esaminati e disattesi, senza aggiungere nuove e specifiche critiche di legittimità.
Per questi motivi, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti essenziali per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi su vizi di diritto e non può essere una semplice riproposizione delle difese di merito. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche tangibili. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il giudizio di legittimità è un rimedio straordinario che va utilizzato con perizia tecnica, sollevando questioni giuridiche pertinenti e non tentando di ottenere una terza valutazione dei fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., quando è privo dei requisiti prescritti dalla legge. Nel caso specifico, l’inammissibilità è derivata dal fatto che i motivi erano generici, si basavano su contestazioni di fatto (come l’attendibilità di un testimone) e non su questioni di diritto, e riproponevano argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘meramente riproduttivi’ di rilievi già esaminati?
Significa che il ricorrente si è limitato a copiare e incollare le stesse argomentazioni già presentate alla Corte d’Appello, senza criticare in modo specifico e puntuale le ragioni per cui quella Corte le aveva respinte. La Cassazione richiede un confronto critico con la decisione impugnata, non una semplice ripetizione di difese precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39097 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39097 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 14440/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. 20004/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a TREVIGLIO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa, Ł privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591 cod. proc. pen., in quanto, con doglianze volte a censurare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e che, dunque, fuoriescono dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, esso risulta meramente riproduttivo di rilievi già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), con la quale il ricorrente ha omesso un effettivo e puntuale confronto;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME