Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Rilevanza dei Motivi Specifici
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le norme procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la presentazione di un ricorso basato su motivi generici e non specifici conduce inevitabilmente alla sua reiezione. Questo principio è cruciale per comprendere l’inammissibilità del ricorso in Cassazione e le sue severe conseguenze.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. Il ricorso era affidato al suo difensore, il quale articolava una serie di doglianze contro la decisione della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte Suprema
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna inflitta nei gradi di merito è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici supremi hanno rilevato che le ragioni del ricorso erano state formulate in termini “del tutto aspecifici”. In pratica, il difensore si era limitato a sollevare censure “assolutamente generiche” circa una presunta mancanza di motivazione nella sentenza d’appello.
La Corte ha specificato che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la pronuncia impugnata era sorretta da un “conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale”. Il problema principale, dunque, non era la sentenza d’appello, ma il modo in cui era stato redatto il ricorso per Cassazione.
Secondo gli Ermellini, ai sensi degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono indicare in modo specifico:
1. Le ragioni di diritto che si ritengono violate.
2. Gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso specifico, mancava qualsiasi “confronto con le adeguate giustificazioni” fornite dalla Corte d’Appello a sostegno della responsabilità penale dell’imputato e del trattamento sanzionatorio applicato. Un ricorso che non si confronta criticamente e specificamente con la motivazione della sentenza che intende impugnare è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto già valutate dai giudici di merito. È, invece, un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso efficace deve essere un atto tecnico, preciso e puntuale. Non è sufficiente lamentare genericamente l’ingiustizia di una sentenza; è necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici manifesti. In assenza di tale specificità, non solo si perde la possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma si incorre anche in ulteriori sanzioni economiche, come dimostra la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di doglianza erano formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste, come invece richiesto dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Qual era il difetto principale del ricorso presentato?
Il difetto principale era l’assenza di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso non affrontava le giustificazioni fornite dalla Corte d’Appello per affermare la responsabilità dell’imputato e per determinare la pena.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzioNOMErio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore