Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANCONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 21 febbraio 2024 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, che ha rigettato l’appello ex art. 680 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 28 novembre 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Ancona aveva rigettato la richiesta di revoca della dichiarazione di delinquenza abituale e della misura di sicurezza della colonia agricola, precedentemente disposta per la durata di anni due dal Tribunale di Pesaro con sentenza del 3 dicembre 2019.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata rinnovato la dichiarazione di delinquente abituale, dopo aver richiamato in maniera generica i precedenti penale di COGNOME, ma senza aver analizzato in maniera critica la probabilità o meno della futura commissione di nuovi reati o la circostanza che lo stesso fosse soggetto dedito al delitto e che ricavi da esso parte dei suoi guadagni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).
In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l’onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di
spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità; infatti, ci si limita a denunziare il vizio, senza indic le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi argomentativi, e ciò a fronte di una puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto fondanti il provvedimento di rigetto, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha evidenziato che COGNOME aveva gravi precedenti penali e non appariva aver effettuato un effettivo processo di revisione critica delle sue condotte devianti.
Dalla lettura del fascicolo, inoltre, non era emersa una significativa evoluzione personologica per ritenere cessata la sua pericolosità o per ritenere adeguata la misura non detentiva della libertà vigilata: lo stesso, infatti, durante le precedenti esecuzioni di misure restrittive extramurarie, aveva posti in essere gravi condotte di violazione.
La difesa, poi, non aveva saputo fornire concreti elementi sintomatici di un percorso introspettivo compiuto da COGNOME e la sua disponibilità di risorse materiali e reddituali tali da formulare prognosi di cessata pericolosità.
In tal senso, l’ordinanza impugnata ha reso ampiamente conto degli elementi che hanno indotto il giudice di merito a ritenere di scarso significato la condotta intramuraria corretta rispetto alla presenza di elementi sintomatici di un comportamento negativo posto in essere negli anni da COGNOME, il quale si era anche approfittato dell’esecuzione della detenzione domiciliare per perpetrare condotte di spaccio e aveva dimostrato in concreto astuzia e professionalità proprie di chi non svolto un processo di rivisitazione del suo passato deviante.
In forza di quanto sopra, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha ritenuto sussistente un elevato rischio di recidiva, non essendovi elementi sufficienti per ritenere che l’esperienza carceraria avesse indotto lo stesso ad un serio ed effettivo ripensamento in ordine al precedente modello di vita antisociale e deviante.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/07/2024