Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso in cassazione quando i motivi addotti dalla difesa sono generici e non si confrontano specificamente con la sentenza impugnata. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza della specificità e del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo, per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, riguardante fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sia in relazione al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale pronuncia non entra nel merito delle doglianze sollevate, ma si ferma a un vaglio preliminare, concludendo che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei motivi del ricorso. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito fosse supportata da un “conferente apparato argomentativo” e che, al contrario, le deduzioni difensive fossero “del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni illustrate nelle sentenze di merito”.
La Cassazione ha richiamato i principi sanciti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme impongono, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso indichino specificamente:
1. Le ragioni di diritto: l’esatta norma che si assume violata.
2. Gli elementi di fatto: le prove o le circostanze fattuali che supportano la richiesta.
Nel caso specifico, la difesa si era limitata a dolersi genericamente dell’insufficienza della motivazione, senza però instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Non è sufficiente affermare che una motivazione è carente; è necessario dimostrare dove e perché lo è, evidenziando passaggi illogici, contraddittori o giuridicamente errati. Mancando questo confronto puntuale, il ricorso si trasforma in una mera riproposizione di tesi già respinte, perdendo la sua funzione di critica mirata al provvedimento e risultando, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per ogni difensore. La redazione di un ricorso per cassazione non può essere una semplice riedizione delle argomentazioni svolte nei gradi di merito. Deve essere un’analisi chirurgica della sentenza impugnata, volta a scovare specifici vizi di legittimità. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che garantisce serietà e funzionalità al sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema sia sommersa da ricorsi pretestuosi o non adeguatamente formulati.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e non indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, mancando di un confronto diretto con le motivazioni della sentenza impugnata, come previsto dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni della difesa non contestano in modo puntuale e specifico le ragioni esposte nella sentenza precedente, ma si limitano a lamentare un’insufficienza di motivazione in modo vago, senza identificare errori logici o giuridici precisi nel ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa si duole dell’insufficienza della motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato ed in relazione al trattamento sanzionatorio.
Considerato che la sentenza di merito è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con la argomentazioni illustrate nelle sentenze di merito.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente at pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore