Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi sono formulati in maniera generica o si limitano a contestare l’accertamento dei fatti. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e conformi ai dettami normativi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Gli imputati, condannati per il reato previsto dall’articolo 707 del codice penale, hanno proposto ricorso per Cassazione articolato su tre motivi. La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità formale dell’impugnazione.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per tutti. L’analisi si è concentrata su due distinti profili di criticità che affliggevano l’atto di impugnazione.
Il Primo Motivo: Le Mere Doglianze di Fatto
Il primo motivo di ricorso, comune a entrambi gli appellanti, contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna. La Corte ha ritenuto tale censura inammissibile perché costituita da “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, i ricorrenti non contestavano un errore nell’applicazione della legge, ma tentavano di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte Suprema, infatti, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza della legge, non di riesaminare il merito della vicenda processuale.
Il Secondo e Terzo Motivo e la Genericità del Ricorso
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati inammissibili, ma per una ragione diversa: la loro genericità e indeterminatezza. Secondo i giudici, i motivi erano privi dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano formulato le loro censure in modo vago, senza indicare gli elementi specifici della sentenza impugnata che ritenevano errati e senza consentire alla Corte di comprendere appieno i rilievi mossi. Questa mancanza di specificità rende impossibile per il giudice esercitare il proprio sindacato, portando inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di principi consolidati. Un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, preciso e autosufficiente. Non può limitarsi a una generica lamentela contro la sentenza di secondo grado, né può chiedere una rivalutazione del materiale probatorio. La genericità dei motivi viola il principio di specificità, che è essenziale per delimitare l’oggetto del giudizio di legittimità e per consentire un efficace esercizio del diritto di difesa anche per le controparti. La conseguenza di tale violazione è la declaratoria di inammissibilità, che comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito della questione, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Appello
Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di redigere i ricorsi per Cassazione con estremo rigore e attenzione ai requisiti formali. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del giudizio di legittimità. Un ricorso vago o incentrato su questioni di fatto è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre all’aggravio di sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano viziati. Il primo motivo era una mera contestazione dei fatti, non consentita in Cassazione. Il secondo e il terzo motivo erano troppo generici e non specificavano, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen., gli elementi concreti e le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “doglianza in punto di fatto”?
Significa che il ricorrente non sta contestando un errore di diritto commesso dal giudice precedente, ma la sua valutazione delle prove e la ricostruzione degli eventi. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche, motivo per cui tali doglianze non sono ammesse.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36265 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a BERLINO( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME e COGNOME, ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 707 cod. pen., non è consentito perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
osservato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi in esame sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il onsigliere Estensore
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